L’eventuale necessità di apposizione della formula esecutiva al verbale di mediazione
08 Novembre 2018
La risposta al quesito è differente a seconda che: a) la mediazione abbia visto la partecipazione, alla stesura dell'accordo, non solo delle parti, ma anche dei legali che le stesse hanno nominato. Solamente in questo caso, ove gli avvocati, sottoscrittori al pari delle parti, «attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico», non è necessaria l'omologazione del Presidente del Tribunale in calce all'accordo concluso. Nel diverso caso in cui, viceversa, b) la mediazione sia raggiunta con la partecipazione solamente delle parti, il decreto di omologa dovrà essere richiesto ad istanza di una di queste al Presidente del Tribunale e verrà concesso dopo il positivo vaglio circa la conformità dello stesso a norme imperative e ordine pubblico. Diverse sono anche le conseguenze, nelle due ipotesi indicate, in punto di necessità di apposizione della formula esecutiva: nel primo caso (sub lett. a) la formula esecutiva si ritiene non necessaria, non potendo rientrare l'atto di mediazione nelle categorie ex art. 475 c.p.c. che la richiedono (sentenze, altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, atti ricevuti da Notaio). A maggior riprova della non necessarietà milita la riforma introdotta dalla l. n. 162/2014 che, modificando l'art. 12 d.lgs. n. 28/2010, ha stabilito che l'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati deve essere riportato integralmente nel precetto: al pari dei titoli di credito cartolarizzati, pertanto, anche l'accordo di mediazione non richiederebbe l'apposizione della formula esecutiva. Nel secondo caso viceversa (sub lett. b), il decreto di omologa del Presidente del Tribunale presuppone un controllo di tipo sostanziale sulla conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico (conseguentemente potendo essere collocato l'atto nella categoria degli «altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria» ex art. 475, comma 1, c.p.c.) e, per ciò solo, richiederebbe per l'azionabilità in sede esecutiva dell'accordo di mediazione, l'apposizione della formula ex art. 475 c.p.c.. |