Bankitalia: aggiornate le politiche di remunerazione nelle banche

Fabio Fiorucci
08 Novembre 2018

Con il 25° aggiornamento del 23 ottobre 2018 delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013), le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari sono state adeguate agli Orientamenti in materia di sane politiche di remunerazione emanati dall'Autorità Bancaria Europea

Il Testo Unico Bancario e il Testo Unico della Finanza attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di regolamentare numerosi aspetti dell'attività degli intermediari bancari e finanziari, per assicurare stabilità, efficienza e competitività al sistema finanziario. L'evoluzione della normativa, soprattutto di matrice comunitaria, impone spesso adeguamenti delle disposizioni di vigilanza, dei regolamenti e delle circolari emanati dall'Autorità di Vigilanza.

Con il 25° aggiornamento del 23 ottobre 2018 delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013), le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari sono state adeguate agli Orientamenti in materia di sane politiche di remunerazione emanati dall'Autorità Bancaria Europea in attuazione della CRD IV (già recepita con il 7° aggiornamento del 18 novembre 2014), nonché ad altri recenti indirizzi, definiti nelle sedi internazionali, nella medesima materia.

L'obiettivo delle politiche di remunerazione è di approntare sistemi di retribuzione in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso

Le modifiche, che riguardano aspetti specifici della disciplina dei sistemi di remunerazione, si applicano alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari, nonché alle SIM e alle società capogruppo di gruppi di SIM in forza di quanto previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 6 TUF (d.lgs. n. 58/1998).

I destinatari delle norme si adeguano alle disposizioni di cui al presente aggiornamento nei tempi e secondo le modalità stabiliti nella Sez. VII delle disposizioni stesse.