Termine per l'impugnazione del licenziamento

Sabrina Apa
08 Novembre 2018

La Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 32, comma 1-bis, l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, convertito dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6, l. n. 604 del 1966, e dunque non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche...

La Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 32, comma 1-bis, l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, convertito dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6, l. n. 604 del 1966, e dunque non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l'inefficacia di tale impugnativa, prevista dal comma 2 del medesimo art. 6 anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l'omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il riferimento a tutti gli ambiti di novità della disposizione, e quindi anche alle ipotesi di impugnativa stragiudiziale in precedenza non contemplate, include pacificamente anche le ipotesi di azione per far dichiarare la nullità del termine apposto al contratto.

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