Legittimità del contratto a tempo determinato e conformità all'ordinamento comunitario

Sabrina Apa
08 Novembre 2018

La giurisprudenza di legittimità ha affermato la conformità della disposizione dell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001, all'ordinamento europeo rilevando che la stessa, perseguendo una "ratio" di parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore delle poste, consente alle imprese concessionarie dei servizi postali di stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti e per i periodi ivi previsti, senza necessità di indicare le ragioni obiettive giustificatrici dell'apposizione del termine...

La giurisprudenza di legittimità ha affermato la conformità della disposizione dell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001, all'ordinamento europeo rilevando che la stessa, perseguendo una "ratio" di parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore delle poste, consente alle imprese concessionarie dei servizi postali di stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti e per i periodi ivi previsti, senza necessità di indicare le ragioni obiettive giustificatrici dell'apposizione del termine.

Tale disposizione non contrasta con l'ordinamento comunitario, in quanto, come rilevato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (C-20/10, Vino), è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in rilievo la direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato.

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