Depositata la sentenza della Corte Cost. che dichiara illegittimo il criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento stabilito dal Jobs Act
08 Novembre 2018
Depositata la sentenza della Corte costituzionale (8 novembre 2018, n. 194), che dichiara illegittimo il criterio di determinazione dell'indennità di licenziamento stabilito dal Jobs Act (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015), per il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte in cui calcola in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
Per la Corte costituzionale, non è in discussione il meccanismo di ristoro economico, c.d. a tutele crescenti, al posto della tutela reale; ad essere illegittimo è il sistema rigido di previsione di una indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore, contraio, secondo la Corte, ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate.
Dispositivo della sentenza. Il giuidizio di legittimità era stato promosso dalla terza sezione lavoro del Tribunale di Roma; con la sentenza n. 194 dell'8 novembre 2018, la Corte costituzionale ha ora disposto:
1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (cd. Jobs Act) limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, "; 2) l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lett. c), l. 10 dicembre 2014, n. 183 (cd. Delega Lavoro Jobs Act) e degli artt. 2, 3, commi 2 e 3, e 4, d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4 comma 1, 35 comma 1, 76 e 117 comma 1, Cost., questi ultimi due articoli in relazione all'art. 30 della Carta di Nizza, alla Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento, e all'art. 24 della Carta sociale europea; 3) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 10 della Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento; 4) la non fondatatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 30 della Carta di Nizza. |