I presupposti per la sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado
09 Novembre 2018
Ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado non si può tener conto della fondatezza o meno del ricorso, essendo la valutazione giudiziale limitata al solo riscontro del danno grave e irreparabile conseguenza dell'esecuzione, come emerge dal chiaro tenore letterale dell'art. 373 c.p.c. e dalla circostanza che la Corte d'appello, a differenza di quanto accade per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado disciplinata dall'art. 283 c.p.c., non ha alcun potere decisorio in ordine all'impugnazione proposta con il ricorso per cassazione. |