IVA detratta sul finanziamento a fondo perduto? È evasione e non abuso del diritto
09 Novembre 2018
È evasione fiscale, e non abuso del diritto, la detrazione dell'IVA sul finanziamento erogato a fondo perduto. Lo conferma la Corte di Cassazione con la sentenza del 30 ottobre 2018 n. 27550, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di una società.
Nel caso esaminato dai giudici della Corte c'era il contratto stipulato tra due società, con il quale la prima aveva affidato, in favore della seconda, la propria testata giornalistica, al fine di curarne la collocazione sul mercato. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato all'affidante la circostanza che la stipulazione del contratto di affidamento aveva avuto lo scopo di creare costi che la società poteva ammortizzare subito e incondizionatamente. Secondo il Fisco, le due parti non avevano stipulato effettivamente un contratto di gestione, bensì si erano avvalse della contrattazione per poter dedurre con immediatezza i costi.
Secondo la CTR, questo procedimento costituiva abuso del diritto. Non così per la Cassazione, che l'ha qualificato come vera e propria evasione fiscale. Infatti, secondo la Suprema Corte, perché si configuri un abuso del diritto è necessario che il contribuente faccia un uso improprio o distorto dello strumento negoziale, e che tale uso sia posto in essere con lo specifico scopo di eludere la norma tributaria. Nel caso in esame, però, la società non aveva stipulato il contratto solo per eludere le norme tributarie, ma si era limitata ad un comportamento evasivo delle imposte in relazione all'operazione economica posta in essere: non avrebbe infatti potuto né portare in deduzione i costi conseguenti al finanziamento, né detrarre l'IVA sulle fatture.
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