Risarcimento del danno e sentenza penale di assoluzione: inapplicabilità dell’art. 652 c.p.p.
09 Novembre 2018
IL CASO Due ciclomotori, che procedevano uno accanto all'altro, impattano contro un'autovettura; nel sinistro perde la vita uno dei due conducenti, mentre gli altri soggetti coinvolti subiscono lesioni di varia natura e gravità. La proprietaria di uno dei due ciclomotori si rivolge al Giudice di pace di Giulianova per ottenere il risarcimento dei danni: il giudice di prime cure accoglie la domanda, riconoscendo la colpa concorrente dell'automobilista, pari all'80%, nella causazione del sinistro. Avverso tale pronuncia ricorre l'automobilista, eccependo la sopravvenienza della sentenza del Tribunale di Teramo che lo aveva assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dal delitto di omicidio colposo a lui ascritto per il decesso di uno dei due motociclisti, e chiede la riforma della sentenza di primo grado ed il risarcimento dei danni da lui patiti nel sinistro nella misura del 100%. Il Tribunale respinge il gravame: la sentenza penale, dichiara, non fa stato tra le parti. L'automobilista ricorre dunque in cassazione, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 652 c.p.p., ritenendo errata la valutazione del giudice d'appello nell'escludere l'applicabilità dell'accertamento del fatto contenuto nella sentenza penale.
INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 652 C.P.P. La Suprema Corte nega l'ammissibilità del ricorso, innanzi tutto perché non era stata allegata la sentenza invocata e nemmeno era stato specificato il suo contenuto, e conferma l'inapplicabilità dell'art. 652 c.p.p., chiarendo che il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel diritto civile solo qualora contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato.
EFFICACIA DELL'ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO CIVILE La Cassazione dichiara che un tale effetto non può invece essere riconosciuto nel caso in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di elementi sufficienti di prova circa la commissione del fatto, ossia quando l'assoluzione sia stata pronunciata ex art. 530, comma 2, c.p.p. Inoltre, «l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale» (Cass. civ. n. 4764/2016). |