Il mancato rispetto delle specifiche tecniche di deposito dei documenti informatici

Redazione scientifica
09 Novembre 2018

Secondo il Tribunale di Bergamo il mancato rispetto delle specifiche tecniche di deposito dei documenti informatici costituisce una mera irregolarità e non è causa di nullità.

Il caso. Una società ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in cui gli è stato ordinato il pagamento di una somma a favore di S.G. quale prezzo per lavori edili eseguiti in subappalto.
L'opposto S.G. si è costituito tempestivamente in giudizio e ha eccepito in via pregiudiziale la mancata allegazione della procura alle liti all'atto di opposizione notificato, il fatto che l'atto di opposizione non fosse un file nativo digitale, ma una scansione d'immagine ed, infine, ha rilevato la mancanza di firma autografa sull'originale cartaceo e sulla relazione di notifica.

Niente nullità per il mancato rispetto delle specifiche tecniche. In merito alle sopraesposte doglianze la Corte richiama l'art. 156 c.p.c. secondo il quale la nullità per inosservanza delle forme degli atti deve essere espressamente prevista dalla legge e non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Inoltre, proseguono i Giudici “la normativa inerente il Processo Civile Telematico non prevede alcuna nullità nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni degli art. 11 e 34 del D.M. n. 44/2011 inerenti le specifiche tecniche per il deposito di documenti informatici, cosicché, ove il deposito dell'atto di citazione sia avvenuto mediante la scansione di un'immagine, detta evenienza costituisce una mera irregolarità. Lo stesso dicasi per la mancata sottoscrizione autografa sull'originale cartaceo dell'atto e della relata di notifica, posto che detti atti sono stati sottoscritti digitalmente dal difensore, così consentendo di identificare con certezza il soggetto da cui essi provengono”.
Nel caso in esame la Corte rileva che l'atto di citazione notificato alla controparte ha certamente raggiunto lo scopo di rendere l'opposto edotto delle doglianze svolte contro il decreto ingiuntivo, della data e del luogo della sua vocatio in ius, in quanto il difensore di S.G. ha potuto compiutamente svolgere tutte le sue difese. Inoltre, la firma digitale dell'atto di citazione ha consentito di avere certezza sulla provenienza da parte del difensore della società.

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