Determinazione per l'anno 2018 dei parametri sulle dichiarazioni non finanziarie

12 Novembre 2018

Con delibera n. 20644 del 25 ottobre 2018 la Consob ha determinato i parametri per l'individuazione dell'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie (Dnf) verranno sottoposte a controllo.

Con delibera n. 20644 del 25 ottobre 2018 la Consob ha determinato i parametri per l'individuazione dell'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie (Dnf) verranno sottoposte a controllo.

Trattasi, in particolare, del controllo previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018 ("il Regolamento") in attuazione della disposizione di legge sopra menzionata, ai sensi del quale "la Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria". Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la Consob stabilisce ogni anno, ai fini dell'individuazione dell'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo, i parametri di riferimento per la suddetta individuazione, tenendo conto, tra l'altro:

a) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore legale;

b) dei casi in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;

c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;

d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'articolo 89-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e le successive modificazioni ("Regolamento Emittenti") che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria.

Con riferimento a quanto sopra, i parametri per il controllo delle Dnf pubblicate nell'anno 2018 sono stati individuati come segue:

a) con riferimento agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'articolo 89-quater del Regolamento emittenti, l'insieme delle società è selezionato avuto riguardo al settore (finanziario o industriale) di appartenenza, al numero di società che hanno pubblicato la Dnf per ciascun settore industriale e alle società che, per assetti produttivi e organizzativi prescelti, presentano Dnf di maggior interesse per la vigilanza sinergica sull'informazione non finanziaria e finanziaria;

b) un ulteriore insieme di emittenti è individuato, nell'ambito di tutte le categorie che hanno proceduto alla pubblicazione della Dnf, secondo un criterio composito che tenga conto dei seguenti parametri:

  • categoria di appartenenza (società con azioni quotate, altro ente di interesse pubblico obbligato, soggetto che ha pubblicato la Dnf ai sensi del decreto in via volontaria);
  • settore di appartenenza (industriale, finanziario, servizi);
  • pubblicazione in passato di bilanci o rapporti di sostenibilità in via volontaria ovvero primo anno di pubblicazione di una rendicontazione non finanziaria.

La Consob ha, altresì, determinato che il criterio per la selezione casuale, previsto dall'art. 6, comma 3, del Regolamento in materia di informazioni di carattere non finanziario (delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018), è l'estrazione di un certo numero di soggetti fra quelli che, alla data della delibera, hanno pubblicato la Dnf nelle modalità previste dal Regolamento e - al netto delle società selezionate sulla base dei suddetti criteri - mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

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