É una mera irregolarità l'omessa indicazione nella relata del luogo di consegna dell'atto

Vito Amendolagine
13 Novembre 2018

La Suprema Corte si è occupata di stabilire se è valida la notifica di una sentenza quando dalla relazione dell'ufficiale giudiziario emerge che la consegna è avvenuta a mani di un soggetto diverso dal procuratore domiciliatario, sebbene qualificatosi collega di studio di quest'ultimo, senza alcuna attestazione del luogo in cui è avvenuta la notifica.
Massima

La mancata precisazione nella relata di notifica redatta dall'Ufficiale giudiziario del luogo della consegna eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., non determina la nullità della notificazione dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella stessa relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti sicché l'omessa annotazione in tale ipotesi si risolve in una mera irregolarità formale, non influente sulla validità della notifica, né sull'efficacia di atto pubblico della relata con riguardo al luogo di consegna.

Il caso

La fattispecie riguarda un ricorso per cassazione proposto sulla scorta della ritenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 325 e 326 c.p.c., avendo la Corte d'appello reputato tardiva l'impugnazione avverso la pronuncia del giudice di prime cure, presupponendo che la notifica della sentenza di primo grado fosse stata effettuata ritualmente.

La questione

É valida la notifica di una sentenza quando dalla relazione dell'ufficiale giudiziario emerge che la consegna è avvenuta a mani di un soggetto diverso dal procuratore domiciliatario, sebbene qualificatosi collega di studio di quest'ultimo, senza alcuna attestazione del luogo in cui è avvenuta la notifica?

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione rigetta il ricorso, rilevando che sebbene debba considerarsi nulla la notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. non eseguita nei luoghi dalla norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto, può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario ed al destinatario, e, nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani, la mancata precisazione nella relata dell'ufficiale giudiziario del luogo della consegna stessa, non determina la nullità della notificazione dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, nè sulla efficacia di atto pubblico della relata con riguardo al luogo di consegna.

Osservazioni

La sentenza in epigrafe conferma due principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

Il primo attiene alla notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della parte che viene validamente eseguita con la consegna di copia dell'atto al collega di studio, considerato che l'art. 139, comma 2, c.p.c., nell'includere, fra i possibili consegnatari, l'addetto all'ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune col destinatario dell'atto lo stesso studio, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, considerata senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 5 novembre 1987, n.8186; Cass. civ., Sez. Un., 20 gennaio 1989, n. 307; Cass. civ., Sez. Un., 20 agosto 1990, n. 8478; Cass. civ., Sez. Un., 14 luglio 2005, n.14792).

Il secondo principio attiene alla mancata indicazione, nella relata dell'ufficiale giudiziario, del luogo di consegna dell'atto, al fine del riscontro o meno della sua inclusione fra quelli contemplati dall'art. 139 c.p.c..

Ebbene, in ordine a tale questione, la giurisprudenza di legittimità ha in diverse occasioni, sia pure temporalmente fra loro distanti, più volte affermato che la relazione di notificazione, la quale si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi, lascia presumere che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso specificato, data la normale aderenza della medesima alle indicazioni dell'atto che ne costituisce l'oggetto, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella “relata”, ancorché prescritta dall'art. 148 c.p.c., ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta la nullità della notificazione, ma la mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 1986, n. 737; Cass. civ., sez.I, 20 giugno 1991, n.6977; Cass. civ., sez.I, 9 aprile 1996, n. 3263; Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n.5079).

Infatti, poiché la relazione di notifica accede, di norma, all'atto notificato, in assenza di annotazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo che risulti menzionato nel contesto dell'atto stesso che va esaminato nella sua interezza, a partire dalla intestazione.

Non a caso, secondo un risalente ma confermato orientamento di legittimità, la mancata specificazione, nella relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario, delle generalità complete e dell'indirizzo del destinatario non incide sulla validità della notificazione medesima ove tali dati siano indicati nell'atto da notificare, dovendosi ritenere, fino a querela di falso, che essa sia stata effettuata in conformità di tali indicazioni (Cass. civ., sez. I, 28 giugno 1984, n. 3836).

In buona sostanza, con la sentenza che si annota, viene confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui se l'ufficiale giudiziario non indica, nella relazione di notifica di un atto di impugnazione, il luogo ove essa è avvenuta, questo può essere desunto implicitamente dalla relativa indicazione contenuta nell'istanza di notifica, a cui questa fa riferimento (Cass. civ., sez.III, 12 maggio 1997, n.4129).

L'orientamento giurisprudenziale ora esaminato, sebbene riferibile ad atti processuali diretti a persone fisiche, è stato altresì precisato che non ha ragione di essere mutato, anche con riguardo ad avvisi di accertamento tributari diretti ad enti o società commerciali (Cass. civ., sez.V, 14 maggio 2002, n.6923).

Pertanto, ai fini della regolarità della notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c., qualora essa risulti eseguita presso la sede della società a mani di persona rinvenuta nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla società, incombendo a questa l'onere di provare che la persona medesima, oltre a non essere sua dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass. civ., sez. trib., 17 febbraio 2005, n.3230).

Conseguentemente, ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario di ricevere la corrispondenza.

Sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale, risulti in alcune delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass. civ., sez.II, 23 gennaio 2001, n.904).

Riferimenti

Matteini Chiari-Di Marzio, Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014.

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