ATP sfavorevole al ricorrente: la condanna alle spese è abnorme e suscettibile di opposizione all'esecuzione

Redazione scientifica
13 Novembre 2018

Qualora il giudice dia corso alla consulenza preventiva, non ha il potere di statuire sulle spese e l'eventuale provvedimento in tal senso risulta abnorme, ma non è impugnabile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., giacché privo dei caratteri della definitività e della decisorietà.

Il caso. La questione sottoposta all'attenzione della Corte di cassazione è se, all'esito di un procedimento di istruzione preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., il tribunale possa liquidare le spese giudiziali sostenute dal resistente, ponendole a carico del ricorrente secondo il principio generale della soccombenza e se è ammissibile il rimedio impugnatorio del ricorso straordinario di cui all'art. 111, comma 7, Cost. che presuppone l'esistenza di un provvedimento di carattere decisorio non altrimenti impugnabile.

Accertamento tecnico preventivo e spese giudiziali. Il Collegio afferma quanto segue: «Per effetto del combinato disposto degli artt. 669-septies, comma 2, e 669-quaterdecies c.p.c., nei procedimenti di consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c. il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese. L'eventuale provvedimento in tal senso risulta abnorme, ma non è impugnabile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., giacché privo dei caratteri della definitività e della decisorietà. Data la sua natura sommaria, ove venga azionato come titolo esecutivo, può essere opposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l'opposizione il valore di querela nullitatis. Il provvedimento è altresì discutibile anche nel caso in cui venga iniziato il giudizio di merito sulla pretesa in relazione alla quale era stata richiesta la consulenza preventiva».

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, considerata la particolare novità della questione discussa, ha compensato integralmente le spese processuali.

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