La responsabilità del liquidatore nelle società di capitali

13 Novembre 2018

Quando lo scenario aziendale cambia e, per diversi motivi, viene a mancare la continuità aziendale, cioè il presupposto di conduzione ordinaria dell'impresa, la inevitabile fase della liquidazione viene svolta attraverso una “amministrazione liquidatoria” ove la figura gestoria, il liquidatore, assume poteri e doveri legati alla specifica fase caratterizzata dalla assenza di continuità aziendale e quindi dall'interesse della società, dei soci e dei terzi di compartecipare ad una sana “divisione” del patrimonio sociale non più tendente alla produzione di ricchezza.
Premessa

Quando lo scenario aziendale cambia e, per diversi motivi, viene a mancare la continuità aziendale, cioè il presupposto di conduzione ordinaria dell'impresa, la inevitabile fase della liquidazione viene svolta attraverso una “amministrazione liquidatoria” ove la figura gestoria, il liquidatore, assume poteri e doveri legati alla specifica fase caratterizzata dalla assenza di continuità aziendale e quindi dall'interesse della società, dei soci e dei terzi di compartecipare ad una sana “divisione” del patrimonio sociale non più tendente alla produzione di ricchezza.

Il Codice Civile si preoccupa pertanto di normare la fase della liquidazione stabilendo poteri e doveri dei liquidatori e relative responsabilità.

Gli amministratori e i liquidatori delle società di capitali operano quindi secondo fini differenti ma all'interno di una cornice societaria e aziendale non concettualmente dissimile. I primi sono responsabili del mantenimento della continuità aziendale per gli effetti che essa genera, attraverso il patrimonio di funzionamento, sugli interessi endo ed extra societari – i secondi sono responsabili della gestione della assenza di continuità aziendale per i medesimi effetti su “nuovi“ interessi endo ed extra societari attraverso il patrimonio di liquidazione.

Sia per gli amministratori, sia per i liquidatori la responsabilità della funzione ruota sulla corretta rappresentazione contabile della propria gestione dovendosi rispettare i principi di redazione dei bilanci ordinari o i principi di redazione dei bilanci di liquidazione appositamente stabiliti dal legislatore e dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Il Liquidatore di società di capitali svolge una funzione di salvaguardia finale degli interessi della società, dei soci e dei terzi caratterizzata da un aspetto particolare: la concentrazione degli interessi, di tutti i soggetti coinvolti, su una fase societaria i cui elementi patrimoniali sono sostanzialmente noti all'inizio e non sono destinati ad essere condizionati dal sopravvenire di nuovi eventi successivi. Tale circostanza fa sì che il liquidatore deve concentrare la propria attività nella più efficiente, tempestiva e trasparente liquidazione del patrimonio sociale rimanendo neutro rispetto a pressioni che possono derivare da quei soci o da quei creditori sociali che cerchino di trarre specifico vantaggio dalla fase liquidatoria.

(fonte: Bilanciopiù)

Responsabilità dei liquidatori

La disciplina della liquidazione delle società di capitali è contenuta nel capo VIII del Libro quinto del Codice Civile, appositamente ed organicamente inserito dopo la riforma del diritto societario (d.lgs n. 6/2003) – articoli da 2484 a 2496 C.C.

L'articolo 2487 del Codice Civile è rubricato “Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione”.

Con tale norma il legislatore (fatto salvo quanto eventualmente di diverso presente nello statuto della società posta in liquidazione) ha stabilito regole di carattere generale in materia di liquidazione prevedendo fra l'altro alla lettera c) del primo comma che l'assemblea deliberi “sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori con particolare riferimento alla cessione dell'azienda sociale, rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.”

L'articolo 2489 del Codice Civile è rubricato “Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori” e così testualmente recita: “Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”.

La lettura coordinata di questi due importanti articoli aiuta a delineare il perimetro di attività precipuo della carica di liquidatore cui abbinare la relativa responsabilità che il Codice assimila a tutti gli effetti (e direi logicamente) a quella degli amministratori con il richiamo alla “professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico” allo scopo di caratterizzarla con un significato ulteriore rispetto alla consueta diligenza del mandatario, essendo la rappresentanza organica una funzione in cui è richiesta competenza e diligenza non generica ma collegata alla natura della carica assunta.

Ciò porta a dire che così come un amministratore deve essere competente nella gestione della continuità aziendale di quella specifica società, così il liquidatore deve essere competente e diligente nella gestione della assenza di continuità aziendale spostandosi il focus dalla gestione attiva alla difesa degli interessi della società, dei soci e dei terzi derivanti dalla liquidazione del patrimonio. Per questo motivo a mio avviso le competenze giuridico-economiche del liquidatore sono un requisito avente particolare valore come si vedrà in prosieguo discutendo del rispetto della par condicio creditorum.

Al fine di comprendere meglio tutti i profili di responsabilità della funzione del liquidatore occorre riferirsi anche ad altre norme del Codice Civile.

L'articolo 2487-bis (rubricato Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti) al terzo comma contiene una norma importantissima, quella del passaggio di consegne da amministratori a liquidatori. Essa così recita: “Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma (la nomina dei liquidatori – n.d.a) gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale”.

Sebbene il passaggio di consegne costituisca un obbligo degli amministratori uscenti (dato che i liquidatori entranti non possono obbligarli in caso di inerzia), la corretta o non corretta esecuzione di tale fase può avere riflessi pesanti sulla successiva esecuzione della liquidazione e quindi potenzialmente riverberarsi negativamente sui liquidatori. La partecipazione attiva in questa fase da parte dei liquidatori e la puntuale verbalizzazione da essi eseguita sono comportamenti sicuramente propedeutici ad una corretta attivazione della fase liquidatoria e quindi utile schermo a salvaguardia della responsabilità della funzione.

Ancora: l'articolo 2490 (rubricato – Bilanci in fase di liquidazione) al quarto comma disciplina i criteri di redazione del primo bilancio di liquidazione menzionando l'obbligo per i liquidatori di “indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni.” La norma inoltre prevede che al primo bilancio di liquidazione siano allegati i documenti consegnati dagli amministratori ai sensi del già citato articolo 2487-bis.

La lettura coordinata delle norme citate consente di apprezzare l'importanza della fase di partenza della liquidazione dal passaggio di consegne alla redazione del primo bilancio di liquidazione, cui occorre aggiungere l'effetto dell'applicazione del principio contabile OIC5 che si occupa del bilancio iniziale di liquidazione, cioè del bilancio della liquidazione al momento della rilevazione iniziale delle attività e delle passività consegnate dai precedenti amministratori.

L'articolo 2491 C.C. (rubricato Poteri e doveri particolari dei liquidatori) si occupa di due fattispecie particolari.

La prima riguarda l'integrazione della garanzia patrimoniale da parte dei soci qualora costoro non avessero ancora versato per intero il capitale sottoscritto e i fondi esistenti a mani del liquidatore non fossero sufficienti a coprire i debiti sociali. Si tratta di un caso forse raro ma non necessariamente teorico, considerando che crediti verso i soci per decimi di capitale da versare possono sussistere non solo alla nascita della società ma anche, per esempio, in occasione di un aumento di capitale sociale a pagamento. Si ipotizzi proprio il caso di una ricapitalizzazione a sostegno di una di crisi che non venga superata con conseguente anticipato scioglimento della società. In tal caso i liquidatori una volta rilevata la incapienza dei fondi disponibili per il pagamento dei debiti sociali hanno tutto l'interesse a chiedere ai soci di completare il versamento dell'aumento di capitale sociale sottoscritto. Costoro si troveranno nella non piacevole situazione di dover finanziare la società al fine della sua corretta liquidazione piuttosto che al fine della prosecuzione (originariamente sperata) della attività corrente. Ma proprio in questo modo si completa la funzione di salvaguardia del patrimonio sociale quale garanzia per i terzi che fanno affari con una società a responsabilità limitata.

La seconda fattispecie normata dall'articolo 2491 C.C. è l'enunciazione del divieto di ripartizione di “acconti sul risultato della liquidazione” a favore dei soci salvo che dai bilanci risulti che tale ripartizione non comprometta la soddisfazione dei creditori sociali. I liquidatori possono condizionare la ripartizione al rilascio di garanzie e sono comunque responsabili verso i creditori per i danni che possono derivare dalla violazione del divieto. Anche questo caso sembra piuttosto scolastico forse perché più coerente con liquidazioni di società in bonis. Tuttavia enuncia un principio di carattere generale sulla responsabilità dei liquidatori: essi sono tenuti a evitare che il soddisfacimento dei creditori sociali sia compromesso dalla incorretta destinazione del patrimonio sociale.

Occorre infine effettuare un richiamo all'articolo 2741 C.C. rubricato “Concorso dei creditori e cause di prelazione” situato nel Libro VI del Codice Civile che tratta della responsabilità patrimoniale. Secondo tale norma “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione”.

Si è discusso a lungo sulla necessità del rispetto della “par condicio creditorum” nell'ambito della liquidazione (e conseguentemente sulle responsabilità del liquidatore ove non rispettata); mi pare che la dottrina e la giurisprudenza siano ormai concordi nel ritenere che il liquidatore non possa fare a meno di considerare il rispetto generale degli interessi dei creditori quale linea guida della propria conduzione liquidatoria sebbene la “par condicio” sia normalmente associata all'insolvenza e quindi al verificarsi di una procedura concorsuale.

Il disposto dell'articolo 2741 C.C. comporta che il liquidatore sociale che rilevi la impossibilità di soddisfare correttamente i creditori con la sola fase liquidatoria deve porsi il problema del ricorso ad una procedura concorsuale proprio per assicurare che le regole del concorso pongano i creditori nella situazione paritaria a loro spettante.

Gli obiettivi della liquidazione e gli strumenti a disposizione

Il breve compendio sopra riportato consente di affermare che l'obiettivo primario del liquidatore è l'apprensione e la valutazione del patrimonio della società da cui consegue l'azione liquidatoria che può essere ordinaria o concorsuale a seconda della prevedibile capienza del patrimonio di liquidazione.

Le azioni compiute quindi dal liquidatore in applicazione del binario comportamentale sopra descritto sono quelle che possono generare la sua responsabilità personale ex art. 2489 C.C.

In tale ottica appare necessario approfondire il già effettuato richiamo al principio contabile nazionale OIC5 in tema di bilancio iniziale di liquidazione.

Secondo il principio OIC5 la redazione del bilancio iniziale di liquidazione, sebbene non richiesta dal già enunciato articolo 2490 C.C., è inevitabile dal momento che al liquidatore è richiesto (proprio dall'articolo 2490 C.C.) di “indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni.” L'OIC ritiene che il rispetto di tale obbligo possa avvenire solo mediante la rilevazione di valori (con i loro specifici criteri) all'inizio della liquidazione e quindi in occasione del passaggio di consegne dagli amministratori. Solo in tal modo i liquidatori possono riferire nel primo bilancio di liquidazione delle cosiddette “conseguenze di tali variazioni”, dato che le conseguenze non possono che essere effetti numerici sul patrimonio da liquidare conseguenti alla applicazione dei criteri di valutazione liquidatori alle attività e passività ricevute in consegna dagli amministratori.

Tale criterio è sicuramente condivisibile. Il liquidatore ha bisogno dello strumento utile a misurare che cosa egli è chiamato a liquidare e a prevedere nel miglior modo possibile il risultato della liquidazione applicando correttamente i principi di valutazione della fase liquidatoria.

La redazione, quindi, del bilancio iniziale di liquidazione consente al liquidatore di applicare il disposto dell'articolo 2491 C.C. in tema di richiamo di decimi per insufficienza di fondi, ovvero di prevedere se sarà possibile erogare acconti ai soci ex art. 2491 C.C., ovvero percepire la sussistenza di uno stato di insolvenza e quindi valutare il bisogno di ricorrere ad una procedura concorsuale; tutte azioni da cui derivano dirette responsabilità del liquidatore in caso di comportamenti omissivi o commissivi per negligenza professionale.

Un tema di responsabilità fiscale del liquidatore sociale è sorto recentemente a seguito della riforma dell'articolo 36 del Dpr 602/1973 il quale è stato riformato nel senso di invertire l'onere della prova circa la corretta soddisfazione dei debiti tributari da parte del liquidatore rispetto agli altri creditori. La norma quindi consente all'erario rimasto insoddisfatto per propri crediti tributari di ribaltare la responsabilità patrimoniale sul liquidatore che non provi di aver rispettato le regole del concorso. Parallelamente ove i soci abbiano ricevuto somme o beni quale risultato della liquidazione essi sono responsabili verso l'erario nei limiti di quanto ricevuto dai liquidatori inadempienti.

Il legislatore che ha riformulato l'articolo 36 del Dpr 602/73 non ha sostanzialmente sovvertito l'impianto di responsabilità descritto nel Codice Civile. Infatti l'azione di responsabilità verso il liquidatore sociale può essere esperita dal creditore insoddisfatto qualora il liquidatore abbia causato danno per negligenza professionale.

Poniamo il caso del liquidatore che liquida il patrimonio sociale e dispone di somme di denaro che liberamente destina al pagamento dei creditori. Ebbene se le somme sono insufficienti a soddisfare tutti ed il liquidatore decide di non ricorrere ad alcuna procedura concorsuale, colloca su di sé la responsabilità del rispetto della par condicio e non può arbitrariamente destinare le somme.

In tale ottica la novella dell'articolo 36 del Dpr 602 ha semplicemente inserito l'inversione dell'onere della prova, ma non ha certamente introdotto una nuova responsabilità del liquidatore.

Di converso, nel caso in cui il patrimonio sociale sia sottoposto ad azioni esecutive individuali, i creditori che si soddisfano all'interno della esecuzione non violano le regole del concorso ed il liquidatore non può essere ritenuto responsabile del possibile mancato rispetto della par condicio. Peraltro il liquidatore che subisce una azione esecutiva individuale deve attentamente valutare le conseguenze di tale fenomeno sul più ampio andamento della liquidazione perché lasciare proseguire l'esecuzione individuale rispetto al ricorso ad una procedura concorsuale non è fenomeno neutro. In altri termini, non tutte le azioni subite possono esimere da responsabilità qualora il ricorso attivo alle procedure concorsuali possa ridurre i rischi per il ceto creditorio. Per questo motivo il liquidatore sociale deve essere ben preparato in diritto civile e fallimentare ovvero essere ben assistito da consulenti specializzati.

La liquidazione del patrimonio aziendale a fini liquidatori comporta profili di valutazione non solo sull'attivo ma anche sul passivo. La ricognizione delle passività e la valutazione di passività potenziali probabili è una azione che il liquidatore deve compiere in sede di bilancio iniziale di liquidazione o comunque ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti. A ben vedere anche in questo caso il liquidatore si trova a dover applicare principi contabili correnti se del caso supplendo o integrando le precedenti valutazioni operate dagli amministratori. Specifici fondi rischi possono nascere in conseguenza dello stato stesso di liquidazione. Si pensi per esempio ai debiti di restituzione di contributi pubblici già ottenuti il cui presupposto di mantenimento sia la continuità aziendale o la prosecuzione del singolo progetto finanziato, ovvero a rischi contrattuali per danni derivanti dalla impossibilità di completare commesse in corso.

Insomma, il liquidatore sociale si trova nella delicata situazione di dover agire come manager temporaneodell'azienda e come professionista specializzato in diritto civile e fallimentare dovendo cimentarsi, specialmente nella fase iniziale della liquidazione, nella non facile opera di comprensione dei fenomeni aziendali in corso al fine del loro prevedibile esito ed al fine di preservare al meglio il patrimonio sociale da destinarsi ai creditori e in ultima istanza al rimborso del capitale investito dai soci.

I suoi profili di responsabilità professionale sono acuiti, come già commentato, dal fatto che la liquidazione del patrimonio sociale non è una fase societaria ordinaria in cui i soggetti coinvolti stiano disciplinatamente in attesa della evoluzione, quanto piuttosto un evento che (salvo i rari casi di liquidazione in bonis) è normalmente caratterizzato da difficoltà economiche e finanziarie la cui “mala gestio”, anche per semplice imperizia, può generare pesanti responsabilità personali del liquidatore.

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