Iscrizione a ruolo: nessuna decadenza biennale per le sanzioni previdenziali e multe
13 Novembre 2018
La Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8 novembre 2018 n. 28529 ha spiegato che alla riscossione di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada o di norme previdenziali non può essere applicata la decadenza biennale per l'iscrizione a ruolo esattoriale dei tributi. Per dirlo con le parole della Corte, nel principio di diritto espresso in chiusa alla sentenza, «L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette […] non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della Legge n. 689/1981».
Nel caso in esame, una società aveva impugnato la sanzione inflittale dal Ministero del Lavoro per non aver comunicato agli uffici territoriali i nomi dei dipendenti cessati dal rapporto. Il ricorso del Ministero è stato però accolto dalla Cassazione, che ha spiegato come la Corte d'Appello avesse errato nel dichiarare che l'Amministrazione era decaduta dalla riscossione in quanto erano scaduti i termini per la notifica della cartella: la decadenza stabilita dal d.P.R. n. 602/1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, non è applicabile alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada o alle sanzioni amministrative per la violazione di norme previdenziali.
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