La possibilità di creare quote “riscattande”

14 Novembre 2018

Il recentissimo Orientamento I.N.2 della Commissione Società del Consiglio Notarile delle Tre Venezie consente di discutere, brevemente, delle cc.dd. categorie di quote nelle PMI e della possibilità di inserire in statuto quote riscattabili e quote cc.dd. riscattande.

Il recentissimo Orientamento I.N.2 della Commissione Società del Consiglio Notarile delle Tre Venezie consente di discutere, brevemente, delle cc.dd. categorie di quote nelle PMI e della possibilità di inserire in statuto quote riscattabili e quote cc.dd. riscattande.

L'art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012, come modificato dal D.L. n. 50/2017 afferma che “L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi secondo e terzo, del codice civile”.

Pertanto, come sostenuto, con la disciplina delle PMI è ben possibile distinguere:

  • quote cc.dd. ordinarie,
  • quote ordinarie con diritti particolari in favore dei soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. e
  • categorie di quote o quote cc.dd. “speciali”.

Il contenuto delle quote di categoria può essere determinato liberamente, fatti salvi i limiti imposti dalla legge, e può, quindi, ricomprendere qualsiasi situazione giuridica soggettiva astrattamente attribuibile dallo statuto alle partecipazioni e astrattamente suscettibile di una diversa attribuzione ad una parte delle quote rispetto alle altre.

I due limiti che occorre considerare sono rappresentanti dagli artt. 2265 e 2275 c.c.

L'art. 2265 c.c. afferma che “è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.

Non è, dunque, possibile creare categorie di quote escluse sin dall'origine, in modo totale e costante, dalla partecipazione agli utili e dalla partecipazione alle perdite, ovvero categorie di quote che attribuiscano un particolare diritto agli utili tale da minare (o addirittura escludere) il diritto di uno o più altri soci alla partecipazione agli stessi utili.

L'art. 2275, ultimo comma, c.c. afferma che: “la redazione del progetto di bilancio, la redazione del progetto di fusione e di scissione e la decisione di aumento del capitale delegato sono attribuzioni gestorie che sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo”.

Al di fuori di tali limiti sarà ben possibile costituire categorie di quote riconoscendo a tali categorie le medesime prerogative che si possono considerare in materie di società per azioni. Sarà, dunque, possibile emettere categorie di quote alle quali risulta correlato il diritto di nominare i componenti degli organi sociali (organo amministrativo e/o organo di controllo), il diritto di nominare componenti dell'organo liquidatorio etc; quote cui competono diritti speciali in tema di recesso (es.: recesso ad personam) ovvero diritti diversi di prelazione, di co-vendita, di trascinamento, ovvero il diritto ad esprimere il gradimento in caso di cessione (totale o parziale) delle partecipazioni sociali da parte degli altri soci.

Similmente, poi, a quanto previsto dall'art. 2437-sexies c.c., riterrei possibile emettere quote cc.dd. riscattabili, cui è correlato il diritto di riscatto da parte dei soci ovvero della società.

Con riferimento al riscatto da parte della società l'art. 26, comma 6, della normativa citata consente alle PMI di derogare al divieto di acquisto di proprie partecipazioni ai sensi dell'art. 2474 c.c. qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Come sostenuto anche dall'Orientamento I.N.13 “Nel caso in cui la S.r.l.-PMI compia operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori e componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (art. 26, comma 6, del d.l. n. 179/2012) si ritengono applicabili per analogia i limiti posti a tutela dell'integrità del capitale sociale previsti per le società azionarie. Conseguentemente, sia nel caso di acquisto di quote proprie che in quello di assistenza finanziaria al loro acquisto da parte di terzi, non si potranno utilizzare somme eccedenti gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio. Le partecipazioni acquistate dalla società dovranno essere interamente liberate. Una riserva negativa dovrà essere iscritta in bilancio ai sensi del comma 4 dell'art. 2357-ter c.c. nel caso di acquisto di proprie partecipazioni, mentre nel caso di assistenza finanziaria al loro acquisto da parte di terzi dovrà essere iscritta in bilancio una riserva indisponibile ai sensi del comma 6 dell'art. 2358 c.c.”.

Infine, sulla scia degli orientamenti in materia di società per azioni, riterrei possibile emettere, in sede di atto costitutivo o di aumento di capitale sociale ovvero di conversione di categorie di quote già esistenti anche quote c.d. riscattande, vale a dire quote che incorporano un diritto di acquisto in capo ai soci titolari nei confronti degli altri soci ovvero della società a un determinato prezzo ed entro un certo termine prestabilito.