Pignorabilità del fondo patrimoniale per crediti esattoriali e rimedi azionabili nel processo esecutivo

14 Novembre 2018

I beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito con l'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.
Massima

I beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito con l'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

Il caso

Un soggetto, debitore per debiti fiscali, agiva in giudizio contro Equitalia Marche S.p.A. (già Marcheriscossioni S.p.A.) per ottenere il risarcimento dei danni a lui derivati dall'iscrizione di due distinte ipoteche sugli immobili oggetto del fondo patrimoniale che aveva costituito alcuni anni prima.

In primo grado, il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda del ricorrente, che impugnava la sentenza innanzi la Corte d'Appello di Ancona.

La difesa del ricorrente deduceva che l'iscrizione ipotecaria relativa agli importi da lui dovuti alla società di riscossione, per cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ed per omesso pagamento di tributi, doveva essere ricondotta a debiti estranei ai bisogni della famiglia e, in quanto tale, doveva ritenersi illegittima per violazione dell'art. 170 c.c.

La Corte d'Appello di Ancona, tuttavia, non accoglieva l'impugnazione promossa avverso la pronuncia del Tribunale di Pesaro.

Le questioni

Le censure mosse alla sentenza impugnata sono complessivamente incentrate sulla questione concernente l'aggredibilità del fondo patrimoniale per crediti esattoriali (nel caso in esame consistenti in sanzioni amministrative ed in omissioni contributive): tuttavia, tale questione è posta sullo sfondo della vicenda concernente una controversia la quale ha per specifico oggetto un'azione risarcitoria e non riguarda i possibili rimedi azionabili nell'ambito del processo esecutivo.

Le soluzioni giuridiche

Come ricordato dalla sentenza in commento, la Suprema Corte, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667/2014, Cass. 15354/2015 e Cass. 10794/2016) che avevano affermato che l'esecuzione richiamata dall'art. 170 c.c. fosse estranea all'iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito, con soluzione più limitativa, che "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia" (cfr. Cass. 23876/2015).

In conseguenza di ciò, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.

Ciò posto, i beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

Al riguardo è stato affermato che "l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari" (cfr. Cass. 4011/2013; Cass. 5385/2013).

La Corte di Cassazione, nel ribadire il proprio orientamento, ha osservato che nel caso sottoposto alla sua attenzione, in ragione della natura risarcitoria della causa, non risulta che il ricorrente abbia subito alcun danno ingiusto: il ricorrente, infatti, era - comunque - tenuto a pagare le sanzioni a lui inflitte, visto che, per ciò che emergeva dagli atti, le cartelle esattoriali non furono oggetto di opposizione, con la conseguenza che il credito doveva ritenersi definitivamente accertato ed oggetto di legittima pretesa.

Una diversa soluzione - continua la Suprema Corte - legittimerebbe, in modo improprio, l'utilizzo del fondo patrimoniale (istituto che ha la finalità di apprestare misure di protezione per i bisogni economici della famiglia) a scopo elusivo: al riguardo, il richiamo della Corte territoriale ai principi concernenti la solidarietà economica e la ratio degli artt. 23 e 53 Cost. configura una corretta applicazione delle fattispecie in esame, consentendo un corretto bilanciamento delle diverse esigenze.

Osservazioni

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e ss. del codice civile, prevede che “ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono ricorrere al fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia”, creando sugli stessi un vincolo di indisponibilità.

L'art. 170 c.c., infatti, vieta di promuovere “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi” in quanto tale esecuzione “non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Tuttavia, i numerosi ricorsi per “revocatoria”, avviati allo scopo di annullare gli effetti della costituzione del fondo patrimoniale, hanno spinto il legislatore a garantire una maggiore tutela del creditore.

Con la L. 83/2015 è stato, quindi, introdotto l'art. 2929-bis c.c. che prevede la possibilità per il creditore, qualora il fondo sia stato costituito successivamente alla nascita del credito, di procedere direttamente ad esecuzione.

Nel caso in esame, portato all'attenzione della Suprema Corte, le censure mosse alla sentenza impugnata si sono concentrate esclusivamente sulla pignorabilità del fondo patrimoniale per crediti esattoriali sebbene la controversia vertesse su un'azione risarcitoria e non sui possibili rimedi azionabili nell'ambito del processo esecutivo.

Orbene, nel caso di specie, la natura del tributo non contraddice, in mancanza di prova contraria della quale era onerato il ricorrente, la circostanza che i crediti portati dai titoli esecutivi, sia per violazioni del codice della strada sia per omesso pagamento di tributi, riguardassero esigenze familiari.

Sul punto, una precedente pronuncia della Suprema Corte ha chiarito che “in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia” (Cass., sez. VI Civile - 3, ordinanza 19 giugno 2018, n. 16176).

In definitiva, la Corte di Cassazione si è limitata a ribadire il proprio orientamento in tema di riscossione coattiva delle imposte sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, così confermando, anche per le multe non pagate, la pignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale.

Non può negarsi, a margine delle considerazioni innanzi svolte, che sempre la Suprema Corte, con la sentenza del 12 settembre 2014, n. 19270, ha contribuito ad ampliare la tutela del diritto alla prima casa stabilendone l'impignorabilità da parte di Equitalia qualora si tratti di unico bene immobile di proprietà e residenza anagrafica del debitore.

L'articolo 52 del «Decreto del Fare», come ormai noto, ha modificato la formulazione dell'articolo 76 del d.P.R. 602/1973 (rubricato “Espropriazione immobiliare”), stabilendo che “l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, (…) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”.

Va chiarito che tale disposizione non pone il divieto di pignorabilità della prima casa bensì rappresenta una disposizione di natura processuale finalizzata a regolamentare e limitare l'azione esecutiva dell'Ente di Riscossione.

Pertanto, solo nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) dell'articolo 76 del d.P.R. 602/1973, l'Ente di Riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • il debito deve essere superiore a 120mila euro;
  • devono essere decorsi almeno 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca da parte dell'agente della riscossione senza che il debito sia stato estinto.

In ogni caso, tenuto anche conto della possibilità di rateizzazione e rottamazione dei ruoli, sono inibite le azioni esecutive sui beni del debitore che abbia chiesto una dilazione o pagato una parte del debito sino a residuare una somma inferiore alla soglia di 120mila euro.

In conclusione, la Suprema Corte - nella sentenza in commento - si è limitata a condannare l'utilizzo improprio, a scopo meramente elusivo, del fondo patrimoniale senza entrare nel merito degli eventuali rimedi azionabili nel processo esecutivo, nonostante la riconosciuta tutela in favore del debitore che limita l'azione esecutiva dell'Ente di Riscossione.

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