L'opposizione agli atti esecutivi come rimedio in caso di espropriazione presso terzi

Redazione scientifica
14 Novembre 2018

Nella vigenza del regime dell'art. 549 c.p.c. introdotto dalla riforma di cui alla l. n. 228/2012, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia assegnato le somme pignorate.

Il caso. La parte debitrice di ingenti somme dovute alla parte attorea, importi assegnati a terzi soggetti quindi non più nella disponibilità materiale della debitrice, ha proposto ricorso in Cassazione. Questa la situazione posta a fondamento del ricorso, infatti, la debitrice assiste alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto al tribunale territoriale avverso il provvedimento esecutivo adottato dal giudice dell'esecuzione, impugnazione avanzata per censuare l'omessa valutazione dell'indisponibilità delle somme pignorate. Tuttavia, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile a causa dell'errato rimedio processuale avanzato dalla ricorrente: la Corte territoriale ha ritenuto che l'ordinanza esecutiva non poteva essere appellabile, ma diversamente, doveva essere esperito il rimedio dell'opposizione.

La correzione della motivazione. Il Collegio, condividendo la decisione della Corte territoriale sull'errato utilizzo del mezzo processuale dell'appello della parte ricorrente, ha rigettato il ricorso. È stata, tuttavia, ritenuta necessaria la correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., alla luce del seguente principio di diritto: «Nella vigenza del regime dell'art. 549 c.p.c. introdotto dalla riforma di cui alla l. n. 228/2012, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, all'esito della risoluzione delle questioni indicate dallo stesso art. 549 e, dunque, anche qualora con il relativo procedimento si sia sommariamente accertata l'esistenza della situazione debitoria del terzo pignorato in presenza di una sua dichiarazione negativa, abbia assegnato le somme pignorate. Non è più concepibile ipotizzare invece il rimedio dell'appello, previa qualificazione come sentenza sostanziale dell'ordinanza, nei casi che nel regime antecedente si individuavano come risolutivi da parte del giudice dell'esecuzione di questioni da decidersi in base ad un procedimento di cognizione, atteso che il giudice dell'esecuzione è abilitato dal nuovo art. 549 a risolvere con un accertamento sommario ogni questioni insorta in relazione alla dichiarazione del terzo».

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