Ammessa notifica di cartella in .pdf perché ritenuta assimilata al formato CAdES
14 Novembre 2018
La Commissione Provinciale di Taranto con la sentenza n. 1529/2018 respinge la richiesta del ricorrente di dichiarare inesistente la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC in un formato .pdf privo di firma digitale, dichiarando il collegio di “aderire” a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 10266 del 27 aprile 2018, nella quale viene affermato che il formato PAdES e quello CAdES sono equivalenti.
I giudici della CTP di Taranto hanno affermato, difatti, che la richiamata sentenza della Suprema Corte implica che l'estensione in formato .pdf offra le medesime garanzie di quello .p7m, poiché secondo le norme UE entrambi i formati PAdES e CAdES, a cui esse si riconducono, offrono garanzie di autenticità e, pertanto, la notifica a mezzo PEC dell'atto in semplice formato pdf non può essere dichiarata inesistente.
Ricordiamo che in senso completamente opposto hanno deciso sino ad oggi svariati altri collegi di Commissioni Provinciali e Regionali (ex multis CTP Caltanissetta, 19 giugno 2018, n. 685/1; CTP Napoli, 12 aprile 2018, n. 3790/4; CTR Sicilia sez. VIII, 4 aprile 2018, n. 1461). La sentenza lascia spazio a molte perplessità sul nesso che si è inteso attribuire al formato PAdES, che ricordiamo identifica un tipo di firma digitale, ed il semplice formato .pdf. Una attenta lettura della decisione richiamata della Suprema Corte, n. 10266/2018, porta a verificare che in essa si parla sicuramente di piena fungibilità di formati, ma esclusivamente con riferimento agli standard CAdES e PAdES nella loro funzione entrambi di tipologie di firme digitali e, solo perciò, ammesse egualmente nell'ordinamento nazionale ed euro-unitario, sia pure con le diverse estensioni .p7m e.pdf, come in grado di assicurare il valore giuridico e le necessarie caratteristiche tecniche ai fini processuali di un documento informatico, una volta accertata la apposizione su esso di una delle due firme digitali.
Fonte: Ilprocessotelematico.it |