Illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati e difetto di specificità della contestazione

Sabrina Apa
14 Novembre 2018

A fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza. Il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati...

A fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza. Il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati.

Nel caso in esame la contestazione disciplinare difetta di specificità, poiché non individua fatti storici definiti, puntualmente descritti nella loro materialità e nelle relative coordinate di tempo e di luogo, ma esprime essenzialmente giudizi di tipo valutativo in ordine all'operato della ricorrente ("comportamento recidivo negligente"; "inosservanza con recidiva delle disposizioni di servizio", "condotta recidiva non conforme ai principi di correttezza verso gli altri dipendenti").

Alla luce delle considerazioni esposte la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a quattro ore, va dichiarata illegittima. Dall'illegittimità del provvedimento sanzionatorio discende il diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute sulla retribuzione eventualmente effettuate in esecuzione dell'anzidetta sanzione.

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