Mancato gradimento del lavoratore da parte della società committente e illegittimità del licenziamento

14 Novembre 2018

Secondo i plurimi insegnamenti della Cassazione in materia di ritiro del tesserino di accesso all'area aeroportuale, l'impedimento a svolgere le mansioni rileva in termini di sopravvenuta impossibilità della prestazione, e legittima il licenziamento, qualora imputabile al lavoratore...

Secondo i plurimi insegnamenti della Cassazione in materia di ritiro del tesserino di accesso all'area aeroportuale, l'impedimento a svolgere le mansioni rileva in termini di sopravvenuta impossibilità della prestazione, e legittima il licenziamento, qualora imputabile al lavoratore. Così come, ancora, il licenziamento è legittimo in caso di condotta del lavoratore che abbia minacciato e minacci il regolare funzionamento dell'azienda e non sia possibile la ricollocazione per rimediare alla disfunzione organizzativa venutasi a creare.

Situazioni queste entrambe diverse da quella in oggetto in cui si pretende di attribuire rilevanza al fatto in sé del non gradimento a prescindere da un fatto materiale oggettivo e da condotte integranti giusta causa ex art. 2119, c.c., quale esclusiva conseguenza dell'avere il datore di lavoro, nel suo rapporto commerciale con la committente, riconosciuto alla stessa ampio potere di sindacato non solo sulla qualità del servizio reso, ma addirittura sui lavoratori che lo forniscono. In una situazione di mono-committenza, dunque senza possibilità di adibire il lavoratore ad altro appalto, ciò significa attribuire alla committente facoltà di determinare a suo piacimento il licenziamento del personale in forze all'appaltatrice, il che non può ovviamente essere per evidente vulnus dei basilari principi lavoristici in materia. Tale potere sul piano lavoristico non si giustifica dato che l'appalto obbliga a conferire un servizio e non già i lavoratori che lo svolgono.

(Nel caso di specie il vulnus appare del tutto evidente dato che la società committente si è espressa in termini tali da non consentire in radice alcun vaglio circa la ragione del non gradimento, avendola genericamente, e dunque arbitrariamente, indicata in “comportamenti poco professionali che hanno influito sulla qualità del servizio reso dal dipendente in questione”, senza ulteriormente esplicitare la concreta incidenza negativa delle condotte sul servizio e senza ancorare la valutazione a specifiche violazioni contrattuali).

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