Prescrizione, compendio istruttorio e valore della sentenza penale non passata in giudicato
14 Novembre 2018
La prescrizione esclude la possibilità di addivenire a formula assolutoria: è il codice di procedura penale ad imporre che, ove pur in presenza di causa estintiva del reato (qual è appunto la prescrizione) il giudice accerti che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve pronunciare sentenza di assoluzione (art. 530, c.p.p.), che prevale sulla causa di estinzione in applicazione del principio del favor rei.
Nel caso in esame la dichiarata prescrizione (sino al 1° ottobre 2008) significa soltanto che non può più procedersi penalmente per quel reato per decorso del tempo: non significa che l'imputato non lo abbia commesso o non sussista: anzi, assevera che non vi sono elementi per addivenire all'assoluzione dell'imputato medesimo. Il che, ai fini della presente procedura, significa che i fatti commessi ante 2008 debbono essere valutati (dall'ottica civile) al pari degli altri successivi. Senza dimenticare che si è in presenza di una sentenza penale di 1° grado, non coperta dal giudicato, che pertanto non vincola in alcun modo il giudice civile.
Ulteriore problema che qui si pone è quello del valore e della capacità da parte di una sentenza penale non passata in giudicato di influire su giudizio civile in cui si proceda - ovviamente da altra ottica - per gli stessi fatti. Esclusa la vincolatività del giudicato, non può che concludersi che la sentenza non irrevocabile entra nel compendio istruttorio al pari di tutti gli altri elementi di prova ivi ritualmente introdotti ed espletati, costituendo uno degli elementi, di pari valore e peso degli altri, di valutazione. |