Decreto ingiuntivo per compenso avvocato: l'opposizione si fa con ricorso

Redazione scientifica
15 Novembre 2018

Le controversie relative al compenso dell'avvocato possono essere introdotte con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. con procedimento sommario speciale oppure ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. e l'eventuale successiva opposizione deve essere proposta ex art. 702-bis c.p.c..

Il caso. Il tribunale di Roma, accogliendo il ricorso monitorio proposto da due avvocati, ingiungeva ad una società il pagamento di una somma a titolo di spettanze per la prestazione professionale prestata. La società intimata ha proposto opposizione contestando la sussistenza del diritto delle controparti al compenso. Il tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione per tardività. La società ha, dunque, proposto ricorso per cassazione.

Decreto ingiuntivo per compenso avvocato. Il Collegio ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali sul tema e in particolare gli arresti giurisprudenziali con i quali la Corte è giunta ad affermare che le controversie per la liquidazione delle spese, onorari e diritti dell'avvocato nei confronti del cliente, previste dall'art. 28 l. n. 794/1942, come modificata dall'art. 34 d.lgs. n. 150/2011, devono essere trattate con la procedura di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, anche nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'an della pretesa. Con la sentenza n. 12411/17, la Corte ha poi precisato il corollario secondo cui è inappellabile l'ordinanza che definisce il giudizio anche quando sia venuta in discussione la debenza del compenso, fermo restando che il rito di cui all'art. 14 cit. debba essere applicato anche per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4485/18, hanno infine fatto luce sul tema: dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, le controversie relative al compenso dell'avvocato possono essere introdotte con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. con procedimento sommario speciale (disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del d.lgs.) oppure ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. e l'eventuale successiva opposizione deve essere proposta ex art. 702-bis c.p.c., integrato con la disciplina speciale degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c..

In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio ad altra sezione del tribunale di Roma.

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