La posizione processuale del terzo garante

15 Novembre 2018

In quali casi il terzo garante, datore di ipoteca, può proporre opposizione di terzi all'esecuzione?

In quali casi il terzo garante, datore di ipoteca, può proporre opposizione di terzi all'esecuzione?

Nella generalità dei casi, non può ritenersi legittimato a proporre opposizione di terzo all'esecuzione il terzo proprietario, terzo datore di ipoteca, contemplato dall'art. 602 c.p.c..

Egli, infatti, quando venga chiamato nella sua posizione di garanzia, è responsabile per un debito altrui e, come tale, sarà legittimato a proporre le opposizioni all'esecuzione ex art.615 c.p.c., ad esempio, qualora voglia far valere l'impignorabilità dei beni, oppure quando voglia rilevare la mancanza dei presupposti che legittimino il procedersi all'espropriazione nei suoi confronti: «Il terzo datore di ipoteca per debito altrui, assoggettato all'esecuzione ex art. 602 c.p.c. promossa dal creditore contro il debitore inadempiente, è legittimato a proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. facendo valere la mancanza di titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione (nella specie, è stata accolta l'opposizione del terzo datore dell'ipoteca - in confronto dell'esecutante e dell'esecutato - giacché la banca esecutante aveva agito in base al rogito notarile concernente l'apertura di credito garantita da ipoteca» (Trib. Napoli, 2 febbraio 2002).

In ogni caso, nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione dovrà essere chiamato, in veste di contraddittore necessario, il debitore, essendo quest'ultimo il soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti: «Nell'espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario nei casi e nei modi di cui agli art. 602 ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado» (Cass. civ., 29 settembre 2004, n. 19562).

Potrà, inoltre, sussistendone i presupposti, proporre opposizione agli atti esecutivi, essendo parte del processo esecutivo: «Il terzo proprietario assoggettato ad espropriazione forzata è legittimato all'opposizione agli atti esecutivi, dato che egli è interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo, allo scopo di non restare pregiudicato dal compimento di atti non conformi alla legge». (Nella specie il terzo acquirente da debitore ipotecario aveva proposto opposizione contro una vendita effettuata su istanza di un intervenuto non legittimato dopo la rinuncia all'esecuzione del creditore ipotecario procedente» (Cass. civ., 17 aprile 2000, n. 4923).

Potrà, ancora, richiedere la conversione del pignoramento: «Il terzo, un bene del quale sia stato assoggettato a pignoramento per il soddisfacimento di un debito altrui, è legittimato a chiedere ed ottenere la conversione del pignoramento ai sensi dell'art. 495 c.p.c., senza che la conversione precluda al terzo la proponibilità dell'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. per la liberazione della somma di denaro depositata (nella specie, la società di armamento aveva ottenuto la conversione del pignoramento della nave, eseguito per un debito di uno solo dei due soci della società stessa» (Cass. civ., 12 luglio 1979, n. 4059).

Tuttavia egli potrà agire con l'opposizione di terzi qualora sia stato illegittimamente coinvolto nell'esecuzione, ad esempio nel caso in cui venga assoggettata all'espropriazione un suo bene diverso, non soggetto ad alcun vincolo di garanzia o quando sia stato illegittimamente coinvolto nell'esecuzione. In questi casi, infatti, egli è sostanzialmente un soggetto “estraneo” al procedimento esecutivo, trovandosi, non nella posizione di terzo garante ma nella posizione di soggetto terzo puro e semplice, come tale ricompreso fra gli aventi diritto ad esperire l'opposizione ex art. 619 e ss. c.p.c..

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