Responsabilità per colpa professionale da condotta omissiva: vale la regola del più probabile che non
15 Novembre 2018
IL CASO Una società propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del proprio legale per il pagamento di prestazioni professionali, contestando la debenza della somma in quanto l'avvocato non aveva agito con l'ordinaria diligenza. La stessa società a causa di questo comportamento aveva subito dei danni per il risarcimento dei quali propone domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure revoca il decreto opposto e condanna l'avvocato al pagamento dei danni patiti dalla cliente, accogliendo l'opposizione e la domanda riconvenzionale. La Corte d'appello accoglie solo parzialmente il gravame dell'Avvocato sul mancato pagamento di somme scaturenti da attività professionale diverse da quelle oggetto di risarcimento del danno da parte della cliente, e rigetta invece la censura con cui l'avvocato lamentava violazione dell'art. 112 c.p.c., dal momento che la società opponente non aveva proposto una domanda di danni da perdita di chance. Tanto più che tale voce di danno, oltre ad essere priva di supporto probatorio, secondo la Corte è da intendersi già ricompresa nel concetto generale di risarcimento.
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA L'Avvocato propone ricorso in Cassazione, sostenendo che la corte territoriale lo aveva erroneamente condannato alla rifusione alla cliente dei medesimi importi che quest'ultima aveva auspicato di richiedere alle controparti. La responsabilità del professionista sarebbe invece piuttosto legata alla perdita di chance: la danneggiata avrebbe dunque dovuto dimostrare la ragionevole probabilità di successo non commisurando però il danno al bene che la parte sperava di conseguire.
VALUTAZIONE EQUITATIVA La Suprema Corte respinge il ricorso e precisa che l'accertamento e la liquidazione del danno da perdita di chance, è una valutazione equitativa; pertanto, è devoluta al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità ed è fondata sulla regola del “più probabile che non” e non sulla prova dell'esito favorevole del giudizio di rinvio.
REGOLA DEL PIÙ PROBABILE CHE NON La Cassazione ricorda che «in tema di responsabilità per colpa professionale da condotta omissiva la regola "del più probabile che non", si applica sia all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, sia all'accertamento del nesso tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa, per cui è destituita di fondamento l'affermazione secondo cui la responsabilità professionale dell'avvocato per una condotta omissiva avrebbe dovuto fondarsi sulla prova certa circa l'esito favorevole del giudizio di rinvio, anziché sulla sola valutazione di un'elevata probabilità di vittoria, comunque espressa dalla Corte territoriale».
ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE In materia di responsabilità civile, nell'accertamento del nesso causale vige dunque la regola del “più probabile che non”, a differenza di quanto accade nel procedimento penale ove vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. Pertanto, conclude la Corte, l'accertamento del nesso causale si estende con i medesimi criteri probabilistici anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica, vale a dire al mancato vantaggio che il cliente avrebbe conseguito nel caso in cui l'Avvocato avesse svolto con la dovuta diligenza la propria attività professionale. |