Istituto scolastico assicurato per la r.c.: il Ministero può chiedere di essere tenuto indenne dall'impresa di assicurazione?
15 Novembre 2018
Qualora un alunno si procuri una lesione all'interno della scuola scivolando a causa del pavimento bagnato ed i suoi genitori agiscano in giudizio per sentire condannare al risarcimento dei danni il Ministero dell'Istruzione, può legittimamente quest'ultimo chiedere di essere tenuto indenne dall'impresa di assicurazione con la quale l'Istituto (e non il Ministero) si era assicurato per la responsabilità civile?
Per consolidata giurisprudenza, dei fatti illeciti commessi dagli alunni o dal personale scolastico risponde sempre il Ministero e mai l'Istituto scolastico. Principio ribadito ancora recentemente dalla giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che «nelle controversie risarcitorie derivanti - come nella specie - dagli illeciti commessi da personale dipendente dal MIUR soggetto legittimato passivo è soltanto il Ministero, posto che, pur a seguito dell'attribuzione della personalità giuridica ai circoli didattici ed alle istituzioni scolastiche, questi ultimi restano organi dell'amministrazione scolastica statale; di conseguenza, gli effetti degli atti compiuti dai dipendenti del Ministero debbono essere riferiti alla sola Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato e non ai singoli istituti, rispetto ai quali non si configura alcun rapporto organico» (Trib. Bologna, sez. III, 6 settembre 2017 n. 1929). E ciò conformemente all'orientamento della Suprema Corte, secondo la quale «l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c., il Ministero dell'istruzione» (Cass. civ., sez. III, sent., 6 novembre 2012 n. 19158). Ebbene, poiché a mente dell'art. 1904 c.c. il contratto di assicurazione è nullo se non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno, sarebbe del Ministero (e non della scuola) l'interesse ad assicurarsi per la responsabilità civile collegata all'attività svolta all'interno dell'edificio e derivante da fatto illecito degli alunni o del personale scolastico. Interesse che nell'assicurazione della responsabilità civile «consiste nel cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivamente considerato ed esposto a responsabilità illimitata per eventuali comportamenti colposi, anche gravi, con la sua reintegrazione attraverso il pagamento da parte dell'assicuratore, di una somma di danaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato, nell'ambito per lo più di un tetto massimo detto massimale» Cass. civ., sez. I, sent., 17 luglio 1993 n. 7971). Interesse, quindi, che sarebbe difficile individuare tutte le volte in cui ad assicurarsi è l'istituto scolastico e neppure si è in presenza di una assicurazione per contro altrui o per conto di chi spetta. Ciò non sarebbe privo di conseguenze perché l'assicuratore potrebbe eccepire la nullità del contratto per inesistenza del rischio (qualora la copertura assicurativa fosse invocata dalla scuola che, come detto, non risponde di questi danni) ovvero di non essere obbligato nei confronti del Ministero perché il contraente assicurato (e cioè la scuola) non coincide con il soggetto effettivamente interessato all'assicurazione (e cioè il Ministero, che invece di questi danni risponde in via esclusiva). Tuttavia, è di contrario avviso la Cassazione, la quale invece ha affermato che «in tema di assicurazione, la circostanza che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il Ministero per fatto dei suoi dipendenti), impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367 c.c. (c.d. interpretazione utile), che, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto (anche con eventuale riferimento alla disposizione dell'art. 1891 c.c.) un qualche effetto, anziché negarglielo affatto» (Cass. civ., sez. III, sent., 19 febbraio 2016 n. 3275). Ed il principio ha trovato conferma nella recente Cass. civ., sez. III, sent., 31 gennaio 2018 n. 2335. In conclusione, non sarà sufficiente opporre al Ministero l'eccezione formale di difetto di legittimazione attiva sul presupposto che non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha stipulato l'assicurazione e quello che – per legge – debba rispondere dei danni, poiché il Giudice, «pur non potendo svolgere una esegesi sostitutiva della volontà delle parti, che va sempre rispettata, anche se ciò comporti la dichiarazione della nullità del contratto, ove ne ricorrano gli estremi» e pur non potendo «attribuire sempre all'atto un significato tale da assicurarne la più estesa applicazione», comunque dovrà privilegiare – in ossequio al principio ermeneutico stabilito dall'art. 1367 c.c. – l'interpretazione che consente all'atto di assumere qualche effetto: e quindi ben potrà il Giudice affermare che le conseguenze patrimoniali dell'illecito gravano definitivamente sull'assicuratore della responsabilità civile benché ad assicurarsi sia stata la scuola e non il Ministero.
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