Frodi fiscali: pubblicata la Direttiva IVA con le misure a tutela

La Redazione
15 Novembre 2018

La Direttiva (UE) 2018/1695, del 6 novembre 2018, modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

La Direttiva (UE) 2018/1695, del 6 novembre 2018, modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

Vengono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure di cui agli articoli 199-bis e 199-ter della Direttiva 2006/112/CE. Le norme in questione, entrambe basate sull'utilizzo del cd. “reverse charge”, erano infatti destinate a scadere 31 dicembre 2018.

In particolare il meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction MechanismQRM) offre agli Stati membri una procedura più rapida che consente di introdurre l'inversione contabile per quanto riguarda specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. Tale misura è subordinata ad adeguati controlli da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi ed ha una durata non superiore a nove mesi.

Rispetto alle modalità di attuazione, lo Stato membro che desideri introdurre una misura speciale del QRM invia una notifica alla Commissione. Vanno fornite le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili.

Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due settimane e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno.

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