Concordato preventivo: obblighi informativi al tribunale (l. fall.)

Luca Jeantet
Paola Vallino
18 Maggio 2020

Il concordato preventivo si caratterizza per un costante obbligo di collaborazione del debitore nei confronti degli organi della procedura e nell'interesse prioritario dei creditori concorsuali. Questa collaborazione si traduce, tra l'altro, in un obbligo di informativa da parte dell'imprenditore che accede al concordato preventivo, che si delinea diversamente nelle varie fasi di sviluppo della procedura, dovendosi distinguere la c.d. fase bianca, la fase compresa tra l'ammissione e l'omologa del concordato preventivo e quella successiva nel corso della quale il debitore è tenuto ad eseguire la proposta concordataria omologata.

Inquadramento

Avvertenza – Bussola in aggiornamento.

 

Il concordato preventivo si caratterizza per un costante obbligo di collaborazione del debitore nei confronti degli organi della procedura e nell'interesse prioritario dei creditori concorsuali.

Questa collaborazione si traduce, tra l'altro, in un obbligo di informativa da parte dell'imprenditore che accede al concordato preventivo, che si delinea diversamente nelle varie fasi di sviluppo della procedura, dovendosi distinguere la c.d. fase bianca, la fase compresa tra l'ammissione e l'omologa del concordato preventivo e quella successiva nel corso della quale il debitore è tenuto ad eseguire la proposta concordataria omologata.

Merita allora verificare ciascuna di queste fasi al fine di individuare, nel dettaglio, gli obblighi informativi cui è chiamato l'imprenditore in concordato nei rapporti con i suoi creditori, con il Tribunale e con ogni altro attore che opera nel contesto concordatario.

Gli obblighi informativi nel corso della fase cd. bianca

L'art. 161, comma 8, l. fall. stabilisce che il Tribunale, a mezzo del provvedimento di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., dispone che “con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato”.

In linea generale, gli obblighi informativi sono diretti a consentire il monitoraggio dell'andamento gestione (finanziaria e preparatoria del concordato) nel periodo che intercorre tra la data del deposito del ricorso c.d. bianco e quello di pronuncia del decreto ammissivo di cui all'art. 163 l. fall.

La finalità della norma in esame è dunque quella di prevenire l'impiego abusivo del ricorso c.d. “in bianco” mediante l'introduzione di informative periodiche funzionali al monitoraggio dell'imprenditore che accede al beneficio del concordato preventivo.

Tribunale Torino, 25 gennaio 2017

“Il tribunale, al fine di evitare possibili abusi e di correggere l'asimmetria informativa dei creditori, nel concedere alla ricorrente il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo, dispone che questa adempia agli obblighi informativi periodici nei confronti del commissario giudiziale, contestualmente nominato, in merito alla gestione corrente, anche finanziaria, ed allo stato di predisposizione della proposta definitiva, avvisandola che potrebbe andare incontro ad una pronuncia di improcedibilità, qualora in particolare ponesse in essere senza autorizzazione atti di straordinaria amministrazione seppure utili ed urgenti; effettuasse pagamenti di crediti anteriori e, prima dell'omologazione, anche a favore dell'attestatore e degli altri professionisti incaricati della predisposizione del ricorso; ed infine omettesse di effettuare nei termini il deposito della cauzione come fissata dallo stesso tribunale”.

Segue: il contenuto dell'informativa

L'informativa periodica risponde a tre interessi potenzialmente confliggenti tra loro: quello dei creditori concorsuali di essere garantiti da un'informativa continua ed analitica sullo sviluppo della situazione aziendale e concordataria dell'impresa in crisi; quello del tribunale, e con esso del commissario giudiziale, di poter concretamente verificare e valutare questo sviluppo; quello del debitore concordatario di non essere gravato da incombenti che potrebbero intralciare eccessivamente la sua attività.

Guardando al contenuto delle informative, il debitore è tenuto a fornire con cadenza mensile al tribunale, al commissario giudiziale (quando nominato) ed ai creditori tre dati principali, vale a dire (i) lo sviluppo della gestione finanziaria aziendale, (ii) lo stato dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della documentazione di cui all'art. 161, commi 1 e 2, l. fall. e (iii) la situazione finanziaria, soggetta a pubblicazione nel registro delle imprese a cura della cancelleria.

Tribunale Milano, 9 luglio 2014, in Il caso

“al fine di poter ritenere che gli obblighi informativi previsti dall'art. 161 l.fall. siano stati adempiuti, non rileva il solo dato formale e dunque la trasmissione di una qualsivoglia relazione al commissario giudiziale entro il termine stabilito dal tribunale, ma occorre che tale relazione sia idonea a consentire al commissario e per suo tramite al tribunale, di monitorare lo stato delle iniziative intraprese ai fini della predisposizione della domanda di concordato e al tempo stesso, di verificare che l'attività di gestione svolta dall'imprese sia coerente con lo stato di crisi in cui essa versa, non sia tale da compromettere ulteriormente l'equilibrio finanziario dell'impresa sia osservante dei vincoli imposti dalla legge a tutela della par condicio creditorum”.

In concreto, il perimetro informativo può essere esteso dal tribunale in modo variegato a seconda della situazione specifica.

L'esperienza giurisprudenziale ha, infatti, disposto, a seconda dei casi, l'obbligo (i) di dare indicazione delle operazioni, attive e passive, di importi unitari superiori ad una determinata soglia minima e degli oneri finanziari maturati nel periodo di riferimento, (ii) di indicare gli atti di straordinaria amministrazione, i pagamenti superiori ad un determinato importo, le eventuali istanze di fallimento e gli eventuali pignoramenti, e (iii) di fornire un riepilogo mensile delle operazioni poste in essere e l'elenco dei crediti che ne sono sorti con indicazione del nominativo del creditore e dell'importo del credito.

Tribunale Modena, 14 settembre 2012

“In presenza di domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., va fissato il termine per la formulazione del piano e della proposta e va imposto al debitore il deposito di un prospetto mensile delle operazioni attive e passive di importo unitario superiore a euro diecimila relative all'ordinaria amministrazione”.

Segue: la periodicità dell'informativa

L'art. 161, comma 8 l. fall. dispone che il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere”.

Il legislatore ha dunque previsto che l'obbligo di informativa abbia cadenza mensile, senza che ciò possa tuttavia limitare il potere del tribunale, che, come spesso avviene, amplia l'obbligo di informativa, introducendo una periodicità più stringente.

Il panorama giurisprudenziale è, infatti, particolarmente vario in quanto, a seconda dei casi, le corti di merito hanno stabilito che l'informativa avesse ad oggetto una relazione settimanale sugli atti di ordinaria amministrazione e sulla gestione finanziaria, oppure una relazione economico finanziaria bimestrale, oppure un'identica relazione ma con cadenza quindicinale.

Tribunale Alessandria, 25 ottobre 2017, inedito

“porre a carico della società i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, commi sesto e ottavo, l.fall.: - deposito della situazione di periodo (...) e di una situazione patrimoniale aggiornata (...); - deposito, a cadenza mensile, dal (...) della situazione patrimoniale aggiornata della società; - deposito (...), a cadenza mensile dal (...), della situazione finanziaria della società ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese; - deposito, a cadenza mensile dal (...), di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti, a far data dal deposito / pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, per la ristrutturazione dell'attività aziendale; - deposito, con periodicità mensile a decorrere dal (...), di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito / pubblicazione del ricorso; - deposito, a cadenza mensile dal (...), di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti; - deposito, con cadenza mensile a decorrere dal (...), di una relazione sulla situazione attuale e sullo stato delle trattative sindacali in essere relativamente alla forza lavoro attualmente occupata dalla società, con particolare riferimento ai trasferimenti e riduzione del personale programmati, nonché allo stato della domanda di GIGS, se già inoltrata e/o delle relative procedure, di cui è fatta menzione in ricorso al fine della riduzione dei costi e nel prospetto relativo alle previsioni finanziarie della società dei prossimi sei mesi (...); - deposito, a cadenza mensile dal (...), di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizioni degli utilizzi degli affidamenti; - deposito, a cadenza mensile dal (...), di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento; - deposito, sempre a cadenza mensile dal (...), di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso; - deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestate l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano”.

Segue: i poteri di controllo del Tribunale

L'art. 161, comma 8, l. fall. dispone che “Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo”.

Questa norma collega espressamente la possibilità (anzi, la necessità) d'abbreviare il termine fissato dal tribunale alla circostanza che le relazioni informative periodiche palesino la manifesta inidoneità dell'attività compiuta dal debitore alla predisposizione della proposta e del piano di concordato.

La norma recepisce una prassi già diffusa presso alcuni tribunali e rende certa la funzionalità del termine fissato al debitore allo scopo effettivo di predisporre la documentazione prescritta dall'art. 161, commi 1 e 2, l. fall., senza potersi dunque risolvere in un semplice “termine di grazia” in danno dei creditori.

È ragionevole ipotizzare che l'abbreviazione del termine, se disposta, sarà tale da rendere immediato il momento di deposito del piano e della proposta di concordato, sempre che non si ritenga preferibile una convocazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 162 legge fall.; e ciò con facoltà per il Tribunale di sentire, in ogni momento, i creditori, anche nella prospettiva di comprendere e valutare se essi siano effettivamente propensi ad una chiusura della procedura.

Tribunale Rovigo, 23 Giugno 2016

“Durante la fase di concordato con riserva, l'adempimento agli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale ha natura essenziale ed è connaturato alla struttura della procedura, perché rappresenta il contraltare degli effetti protettivi concessi dall'articolo 168 legge fall.; la necessità dell'informazione di tutti i creditori e la trasparenza del comportamento dell'imprenditore rappresentano, infatti, i pilastri dell'istituto protettivo e la violazione di tali prescrizioni non può che determinare la revoca della procedura.

Il termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 8, legge fall. per l'adempimento degli obblighi informativi durante il concordato preventivo con riserva ha natura perentoria e la sua violazione non può che comportare la inammissibilità del ricorso per concordato preventivo”.

Innanzi al quadro normativo appena descritto, si pone un tema d'effettività dei controlli del tribunale, tenuto conto delle oggettive difficoltà d'esaminare ogni relazione depositata da ciascun debitore che presenti domanda di concordato con riserva.

Queste difficoltà possono essere superate non solo attraverso la nomina del commissario giudiziale, ma anche con la previsione, nel decreto di fissazione del termine di deposito della documentazione concordataria, che le relazioni periodiche vengano trasmesse direttamente a quest'organo, affinché sia lui a svolgere direttamente la vigilanza sull'attività del debitore, con onere di rappresentare al Tribunale situazioni anomale e di provocare così l'attivazione dei poteri officiosi per le eventuali declaratorie di improcedibilità o di abbreviazione del termine.

Gli obblighi informativi nella fase tra l'ammissione e l'omologazione del concordato preventivo

L'art. 161, comma 8, l. fall. prevede che l'obbligo di informativa periodica in capo al debitore prosegua “sino alla scadenza del termine fissato [per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo]”.

La legge fallimentare non dispone dunque alcun obbligo informativo in capo al debitore nel periodo successivo alla pronuncia dell'ammissione alla procedura sino all'omologazione del concordato preventivo.

Quanto precede tuttavia non esclude che permanga in capo al debitore un più ampio e generale obbligo di collaborazione con gli organi della procedura, che include l'obbligo di fornire qualsivoglia informazione rilevante nell'ambito del concordato preventivo.

In questo senso e tenuto conto delle circostanze concrete, il Tribunale può, peraltro, disporre specifici obblighi informativi in capo al debitore, anche eventualmente confermando le medesime informative già previste nella fase c.d. bianca

Tribunale Rovigo, 24 Novembre 2016

“la collaborazione tra l'impresa ricorrente e i commissari – nello svolgimento della loro funzione di sorveglianza, controllo, vigilanza e predisposizione della relazione di cui all'art. 172,l.f., essenziale alla corretta formazione del consenso dei creditori per la formulazione del voto – permane durante tutta la fase successiva alla ammissione, nonostante formalmente non sia riprodotto il contenuto dell'art. 161, comma 8, l.fall. disciplinante la c.d. fase in bianco, ed evidenziandosi come l'adempimento di tali obblighi sia di fatto “l'altra faccia della medaglia” rispetto ai poteri di iniziativa ai sensi dell'art. 173, l.f. nell'ipotesi di dolosa occultazione di informazioni utili a rappresentare la situazione economica della società”.

Gli obblighi informativi nella fase di esecuzione del concordato preventivo

L'art. 185 l. fall. prevede, tra l'altro, che “dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori”.

A seguito dell'omologa, l'obbligo informativo è funzionale e direttamente collegato all'esecuzione della proposta concordataria sotto la vigilanza degli organi della procedura e nell'interesse dei creditori concorsuali.

Quale conseguenza, questo obbligo informativo si articola in modo differente a seconda che la proposta preveda un concordato in continuità o liquidatorio, essendo diversi il ruolo dell'imprenditore, quello del commissario giudiziale (o liquidatore giudiziale) e l'interesse dei creditori concorsuali.

Segue: nel concordato preventivo liquidatorio

Con l'omologazione di una proposta di concordato liquidatorio, il tribunale nomina il liquidatore giudiziale che ha il principale incarico di procedere alla liquidazione del compendio aziendale e destinare i conseguenti ricavi a favore dei creditori concorsuali nei termini e nelle percentuali di soddisfacimento secondo quanto previsto nel piano concordatario.

In altre parole, con l'emissione del decreto di omologa di una proposta di concordato preventivo liquidatorio, i poteri di gestione della liquidazione spettano agli organi della procedura, nella persona del liquidatore, cui compete la valorizzazione dell'attivo al fine del soddisfacimento dei creditori, le cui pretese saranno soddisfatte all'esito più o meno positivo delle operazioni di liquidazione.

L'obbligo informativo grava dunque sul liquidatore giudiziale che ogni semestre, salvo diversa disposizione del giudice delegato, deve presentare una sintesi delle attività svolte, un prospetto delle somme disponibili e un progetto di riparto delle stesse con previsione di pagamento secondo il seguente ordine: spese di procedura, spese in prededuzione, pagamento dei creditori privilegiati, secondo l'ordine previsto dalla legge, pagamento dei creditori chirografi, eventualmente ordinati per classe.

Ed è su questa base che ha luogo il pagamento delle somme assegnate ai creditori con il piano di riparto e, al tempo stesso, il deposito degli importi per crediti contestati, condizionali o irreperibili secondo quanto previsto dal decreto di omologa oppure, in mancanza, secondo quanto disposto dal giudice delegato.

All'esito della liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il liquidatore giudiziale deve presentare al giudice delegato il conto della gestione e, dopo l'approvazione del conto finale comprensivo dei compensi dovuti anche al commissario giudiziale, deve rimettere gli importi dovuti o quelli restanti ai singoli creditori con le stesse modalità sopra indicate.

Segue: nel concordato preventivo c.d. in continuità ex art. 186-bis l. fall.

Con l'omologazione di una proposta di concordato con continuità aziendale il debitore riacquista la piena disponibilità sul proprio patrimonio ed il tribunale non può, quantomeno in astratto, essere interessato, neppure per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

In questo contesto, assume un ruolo centrale il flusso informativo tra debitore e commissario giudiziale, cui competono specifici poteri e correlati obblighi di sorveglianza.

È anzi tutto opportuno che il decreto omologativo di una proposta di concordato con continuità aziendale definisca un compendio informativo in funzione dell'esercizio di un potere di valutazione prognostica e diagnostica del commissario giudiziale sul rispetto delle previsioni del piano di concordato anche in via anticipata rispetto al termine di adempimento della proposta, in quanto un andamento della gestione disallineato, in negativo, rispetto alle previsioni del piano di concordato avrebbe conseguenze dirette ed immediate sulle sorti della proposta e del collegato piano di ripagamento.

Tribunale Roma, 14 aprile 2016, in il caso

“In un contesto nel quale il libero esercizio dell'impresa da parte della debitrice trova un limite esclusivo nell'iniziativa giurisdizionale dei singoli creditori, assumono fondamentale risalto le specifiche esigenze informative di questi ultimi, i quali debbono essere messi in condizione di disporre di un apparato documentale ed informativo adeguato che consenta loro di richiedere, con l'opportuna tempestività e ove ne ricorrano i presupposti dí legge, la risoluzione del concordato per inadempimento.”

È in secondo luogo opportuno che il decreto omologativo di una proposta di concordato con continuità aziendale stabilisca la produzione di relazioni, ragionevolmente semestrali, riguardanti i risultati economici e finanziari conseguenti alla esecuzione del piano di concordato con lo scopo di consentire la più ampia conoscenza dell'andamento economico e finanziario della prosecuzione dell'attività, dei flussi di cassa conseguiti, delle consistente di conto corrente e delle eventuali differenze rispetto alle previsioni, attive e passive, del piano di concordato.

Le relazioni sono rese oggetto di osservazioni e note da parte del commissario giudiziale, con loro condivisione con il debitore ed i creditori, anche in funzione dell'esercizio del diritto di risoluzione di cui all'art. 186 l. fall.

Se e nella misura in cui l'esecuzione del piano di concordato con continuità si riveli particolarmente complessa e sia prevista un'operatività non solo ordinaria, ma anche straordinaria, potrebbe essere opportuno, fermo il principio per cui il debitorie riacquista la piena disponibilità del proprio patrimonio, prevedere che alcuni atti straordinari siano rimessi alla valutazione preventiva e non vincolante del commissario giudiziale, sempre nella prospettiva di rendere certa la possibilità di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura garantita nella proposta omologa e nel collegato piano di ripagamento.

Tribunale Asti, 23 giugno 2016, inedito

"la società (...) avrà cura di comunicare, prima di darvi esecuzione, ai commissari giudiziali, gli atti di straordinaria amministrazione non previsti nel piano e tali da incidere significativamente sullo stesso. I commissari giudiziali, nelle relazioni periodiche, daranno evidenza di tali atti ed informeranno tempestivamente il Tribunale nell'ipotesi in cui l'esecuzione del piano dovesse rivelarsi compromessa”.

Riferimenti

Normativi:

  • Art. 161 l. fall.
  • Art. 182 l. fall.
  • Art. 185 l. fall.
  • Art. 186-bis l. fall.

Giurisprudenza:

  • Tribunale Alessandria, 25 ottobre 2017
  • Tribunale Asti, 23 giugno 2016
  • Tribunale Milano, 9 luglio 2014
  • Tribunale Modena, 14 settembre 2012
  • Tribunale Roma, 14 aprile 2016
  • Tribunale Rovigo, 23 giugno 2016
  • Tribunale Rovigo, 24 novembre 2016
Sommario