Concordato preventivo: obblighi informativi al tribunale (l. fall.)
18 Maggio 2020
Inquadramento
Avvertenza – Bussola in aggiornamento. Il concordato preventivo si caratterizza per un costante obbligo di collaborazione del debitore nei confronti degli organi della procedura e nell'interesse prioritario dei creditori concorsuali. Questa collaborazione si traduce, tra l'altro, in un obbligo di informativa da parte dell'imprenditore che accede al concordato preventivo, che si delinea diversamente nelle varie fasi di sviluppo della procedura, dovendosi distinguere la c.d. fase bianca, la fase compresa tra l'ammissione e l'omologa del concordato preventivo e quella successiva nel corso della quale il debitore è tenuto ad eseguire la proposta concordataria omologata.
Merita allora verificare ciascuna di queste fasi al fine di individuare, nel dettaglio, gli obblighi informativi cui è chiamato l'imprenditore in concordato nei rapporti con i suoi creditori, con il Tribunale e con ogni altro attore che opera nel contesto concordatario. L'art. 161, comma 8, l. fall. stabilisce che il Tribunale, a mezzo del provvedimento di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., dispone che “con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato”. In linea generale, gli obblighi informativi sono diretti a consentire il monitoraggio dell'andamento gestione (finanziaria e preparatoria del concordato) nel periodo che intercorre tra la data del deposito del ricorso c.d. bianco e quello di pronuncia del decreto ammissivo di cui all'art. 163 l. fall. La finalità della norma in esame è dunque quella di prevenire l'impiego abusivo del ricorso c.d. “in bianco” mediante l'introduzione di informative periodiche funzionali al monitoraggio dell'imprenditore che accede al beneficio del concordato preventivo.
L'informativa periodica risponde a tre interessi potenzialmente confliggenti tra loro: quello dei creditori concorsuali di essere garantiti da un'informativa continua ed analitica sullo sviluppo della situazione aziendale e concordataria dell'impresa in crisi; quello del tribunale, e con esso del commissario giudiziale, di poter concretamente verificare e valutare questo sviluppo; quello del debitore concordatario di non essere gravato da incombenti che potrebbero intralciare eccessivamente la sua attività. Guardando al contenuto delle informative, il debitore è tenuto a fornire con cadenza mensile al tribunale, al commissario giudiziale (quando nominato) ed ai creditori tre dati principali, vale a dire (i) lo sviluppo della gestione finanziaria aziendale, (ii) lo stato dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della documentazione di cui all'art. 161, commi 1 e 2, l. fall. e (iii) la situazione finanziaria, soggetta a pubblicazione nel registro delle imprese a cura della cancelleria.
In concreto, il perimetro informativo può essere esteso dal tribunale in modo variegato a seconda della situazione specifica. L'esperienza giurisprudenziale ha, infatti, disposto, a seconda dei casi, l'obbligo (i) di dare indicazione delle operazioni, attive e passive, di importi unitari superiori ad una determinata soglia minima e degli oneri finanziari maturati nel periodo di riferimento, (ii) di indicare gli atti di straordinaria amministrazione, i pagamenti superiori ad un determinato importo, le eventuali istanze di fallimento e gli eventuali pignoramenti, e (iii) di fornire un riepilogo mensile delle operazioni poste in essere e l'elenco dei crediti che ne sono sorti con indicazione del nominativo del creditore e dell'importo del credito.
L'art. 161, comma 8 l. fall. dispone che “il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere”. Il legislatore ha dunque previsto che l'obbligo di informativa abbia cadenza mensile, senza che ciò possa tuttavia limitare il potere del tribunale, che, come spesso avviene, amplia l'obbligo di informativa, introducendo una periodicità più stringente. Il panorama giurisprudenziale è, infatti, particolarmente vario in quanto, a seconda dei casi, le corti di merito hanno stabilito che l'informativa avesse ad oggetto una relazione settimanale sugli atti di ordinaria amministrazione e sulla gestione finanziaria, oppure una relazione economico finanziaria bimestrale, oppure un'identica relazione ma con cadenza quindicinale.
L'art. 161, comma 8, l. fall. dispone che “Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo”. Questa norma collega espressamente la possibilità (anzi, la necessità) d'abbreviare il termine fissato dal tribunale alla circostanza che le relazioni informative periodiche palesino la manifesta inidoneità dell'attività compiuta dal debitore alla predisposizione della proposta e del piano di concordato. La norma recepisce una prassi già diffusa presso alcuni tribunali e rende certa la funzionalità del termine fissato al debitore allo scopo effettivo di predisporre la documentazione prescritta dall'art. 161, commi 1 e 2, l. fall., senza potersi dunque risolvere in un semplice “termine di grazia” in danno dei creditori. È ragionevole ipotizzare che l'abbreviazione del termine, se disposta, sarà tale da rendere immediato il momento di deposito del piano e della proposta di concordato, sempre che non si ritenga preferibile una convocazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 162 legge fall.; e ciò con facoltà per il Tribunale di sentire, in ogni momento, i creditori, anche nella prospettiva di comprendere e valutare se essi siano effettivamente propensi ad una chiusura della procedura.
Innanzi al quadro normativo appena descritto, si pone un tema d'effettività dei controlli del tribunale, tenuto conto delle oggettive difficoltà d'esaminare ogni relazione depositata da ciascun debitore che presenti domanda di concordato con riserva. Queste difficoltà possono essere superate non solo attraverso la nomina del commissario giudiziale, ma anche con la previsione, nel decreto di fissazione del termine di deposito della documentazione concordataria, che le relazioni periodiche vengano trasmesse direttamente a quest'organo, affinché sia lui a svolgere direttamente la vigilanza sull'attività del debitore, con onere di rappresentare al Tribunale situazioni anomale e di provocare così l'attivazione dei poteri officiosi per le eventuali declaratorie di improcedibilità o di abbreviazione del termine. L'art. 161, comma 8, l. fall. prevede che l'obbligo di informativa periodica in capo al debitore prosegua “sino alla scadenza del termine fissato [per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo]”. La legge fallimentare non dispone dunque alcun obbligo informativo in capo al debitore nel periodo successivo alla pronuncia dell'ammissione alla procedura sino all'omologazione del concordato preventivo. Quanto precede tuttavia non esclude che permanga in capo al debitore un più ampio e generale obbligo di collaborazione con gli organi della procedura, che include l'obbligo di fornire qualsivoglia informazione rilevante nell'ambito del concordato preventivo. In questo senso e tenuto conto delle circostanze concrete, il Tribunale può, peraltro, disporre specifici obblighi informativi in capo al debitore, anche eventualmente confermando le medesime informative già previste nella fase c.d. bianca
Gli obblighi informativi nella fase di esecuzione del concordato preventivo
L'art. 185 l. fall. prevede, tra l'altro, che “dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori”. A seguito dell'omologa, l'obbligo informativo è funzionale e direttamente collegato all'esecuzione della proposta concordataria sotto la vigilanza degli organi della procedura e nell'interesse dei creditori concorsuali.
Quale conseguenza, questo obbligo informativo si articola in modo differente a seconda che la proposta preveda un concordato in continuità o liquidatorio, essendo diversi il ruolo dell'imprenditore, quello del commissario giudiziale (o liquidatore giudiziale) e l'interesse dei creditori concorsuali. Con l'omologazione di una proposta di concordato liquidatorio, il tribunale nomina il liquidatore giudiziale che ha il principale incarico di procedere alla liquidazione del compendio aziendale e destinare i conseguenti ricavi a favore dei creditori concorsuali nei termini e nelle percentuali di soddisfacimento secondo quanto previsto nel piano concordatario. In altre parole, con l'emissione del decreto di omologa di una proposta di concordato preventivo liquidatorio, i poteri di gestione della liquidazione spettano agli organi della procedura, nella persona del liquidatore, cui compete la valorizzazione dell'attivo al fine del soddisfacimento dei creditori, le cui pretese saranno soddisfatte all'esito più o meno positivo delle operazioni di liquidazione.
L'obbligo informativo grava dunque sul liquidatore giudiziale che ogni semestre, salvo diversa disposizione del giudice delegato, deve presentare una sintesi delle attività svolte, un prospetto delle somme disponibili e un progetto di riparto delle stesse con previsione di pagamento secondo il seguente ordine: spese di procedura, spese in prededuzione, pagamento dei creditori privilegiati, secondo l'ordine previsto dalla legge, pagamento dei creditori chirografi, eventualmente ordinati per classe. Ed è su questa base che ha luogo il pagamento delle somme assegnate ai creditori con il piano di riparto e, al tempo stesso, il deposito degli importi per crediti contestati, condizionali o irreperibili secondo quanto previsto dal decreto di omologa oppure, in mancanza, secondo quanto disposto dal giudice delegato. All'esito della liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il liquidatore giudiziale deve presentare al giudice delegato il conto della gestione e, dopo l'approvazione del conto finale comprensivo dei compensi dovuti anche al commissario giudiziale, deve rimettere gli importi dovuti o quelli restanti ai singoli creditori con le stesse modalità sopra indicate. Con l'omologazione di una proposta di concordato con continuità aziendale il debitore riacquista la piena disponibilità sul proprio patrimonio ed il tribunale non può, quantomeno in astratto, essere interessato, neppure per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. In questo contesto, assume un ruolo centrale il flusso informativo tra debitore e commissario giudiziale, cui competono specifici poteri e correlati obblighi di sorveglianza. È anzi tutto opportuno che il decreto omologativo di una proposta di concordato con continuità aziendale definisca un compendio informativo in funzione dell'esercizio di un potere di valutazione prognostica e diagnostica del commissario giudiziale sul rispetto delle previsioni del piano di concordato anche in via anticipata rispetto al termine di adempimento della proposta, in quanto un andamento della gestione disallineato, in negativo, rispetto alle previsioni del piano di concordato avrebbe conseguenze dirette ed immediate sulle sorti della proposta e del collegato piano di ripagamento.
È in secondo luogo opportuno che il decreto omologativo di una proposta di concordato con continuità aziendale stabilisca la produzione di relazioni, ragionevolmente semestrali, riguardanti i risultati economici e finanziari conseguenti alla esecuzione del piano di concordato con lo scopo di consentire la più ampia conoscenza dell'andamento economico e finanziario della prosecuzione dell'attività, dei flussi di cassa conseguiti, delle consistente di conto corrente e delle eventuali differenze rispetto alle previsioni, attive e passive, del piano di concordato. Le relazioni sono rese oggetto di osservazioni e note da parte del commissario giudiziale, con loro condivisione con il debitore ed i creditori, anche in funzione dell'esercizio del diritto di risoluzione di cui all'art. 186 l. fall. Se e nella misura in cui l'esecuzione del piano di concordato con continuità si riveli particolarmente complessa e sia prevista un'operatività non solo ordinaria, ma anche straordinaria, potrebbe essere opportuno, fermo il principio per cui il debitorie riacquista la piena disponibilità del proprio patrimonio, prevedere che alcuni atti straordinari siano rimessi alla valutazione preventiva e non vincolante del commissario giudiziale, sempre nella prospettiva di rendere certa la possibilità di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura garantita nella proposta omologa e nel collegato piano di ripagamento.
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