Il testo in itinere del Codice della crisi e dell’insolvenza approda in Parlamento
15 Novembre 2018
Ieri (14.11.2018) è stato trasmesso al Parlamento lo Schema di decreto legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Rispetto al testo precedente, che era stato licenziato dall'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ed inviato al Consiglio dei Ministri all'inizio di ottobre, si segnalano – a parte alcune semplici correzioni di refusi – solo poche modifiche dell'articolato, un paio delle quali sono di un certo rilievo.
In particolare meritano di essere segnalate le seguenti. In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 48), si prevede ora che il tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Mi pare una modifica alquanto notevole, poiché idonea a neutralizzare i comportamenti ostruzionistici del Fisco nei casi in cui siano palesemente emulatori. In materia di concordato preventivo (art. 84) si prevede che la continuità aziendale sia configurabile quando sia previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà – e non più del trenta per cento - della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per i successivi due anni. Anche questa modifica sembra di notevole impatto, poiché esige la sussistenza del requisito del mantenimento della forza lavoro in misura indubbiamente molto rilevante.
Di più live portata sono invece le altre modifiche. È stata ad esempio eliminata l'obbligatorietà delle classi per il concordato minore (art. 74). In tema di obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati (15), è stato portato da trenta a sessanta giorni il termine entro cui l'INPS deve inviare l'avviso al debitore. L'art. 54 sulle misure protettive è stato modificato prevedendosi che il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissi con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda (e non più nel termine di 15 gg.). Infine, in materia di rapporto di lavoro nella liquidazione giudiziale (art. 190) si è semplificato il riferimento al trattamento NASPI chiarendosi semplicemente che ai lavoratori si applica il decreto legislativo n. 22 del 2015. Deve anche darsi atto che la nuova bozza di Relazione ha avuto cura di precisare, a giustificazione dei ritardi nell'iter di attuazione della delega, che il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega, previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge di delegazione, ha natura meramente ordinatoria e non perentoria, sì che non implica alcuna decadenza. Vedremo nei prossimi mesi se questa aggiornata versione del Codice in itinere reggerà fino alla fine. |