La clausola di risoluzione per il mancato pagamento dei canoni non è vessatoria

Redazione scientifica
15 Novembre 2018

In tema di locazione ad uso non abitativo, non può considerarsi vessatoria la clausola risolutiva espressa riferita all'ipotesi di inosservanza del termine di pagamento dei canoni, in quanto riproduce il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento.

Tizia (locatrice) aveva intimato alla conduttrice Caia lo sfratto per morosità per il mancato pagamento di circa 5 mila euro. Il Tribunale adito, preso atto dell'opposizione della conduttrice (che aveva anche offerto banco iudicis la predetta somma), disposto il mutamento di rito, dichiarava l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione e la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile e al pagamento delle spese processuali.

Successivamente, la corte d'appello rigettava il gravame proposto dalla conduttrice Caia. In particolare, i giudici del gravame avevano ritenuto legittima l'azione della locatrice che, con l'intimazione di sfratto, aveva inteso far valere l'invocata clausola risolutiva espressa. Inoltre, l'efficacia della clausola non poteva ritenersi sospesa sino alla prima udienza, per poi perdere definitivamente efficacia a seguito della sanatoria della morosità avvenuta mediante offerta banco iudicis.

Nel giudizio di legittimità, è stato confermato il ragionamento della corte territoriale. Difatti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte. Essa, quindi, non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, comma 2, c.c. Infine, in merito alla sanatoria in giudizio, la corte evidenzia che nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione non si applica la disciplina di cui all'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392; di conseguenza, l'offerta o il pagamento del canone, se effettuati dopo l'intimazione di sfratto, nonconsentono l'inoperatività della clausola risolutiva espressa. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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