Necessaria l'unanimità per stabilire che i condomini puliscano le scale a turno

Redazione scientifica
16 Novembre 2018

In tema di pulizia delle scale, è nulla la delibera condominiale presa a maggioranza che dopo aver revocato l'appalto della pulizia delle scale preveda che essa venga fatta a turno e personalmente da ciascun condomino, o comunque da terzi incaricati e pagati di volta in volta da ciascun partecipante.

A seguito della revoca dell'appalto affidato dal condominio a terzi per la pulizia delle scale, l'assemblea aveva stabilito che tale incombenza spettava a turno ai singoli partecipanti, i quali, ove non intendevano sobbarcarsi personalmente l'opera, potevano farsi sostituire da terzi sopportandone i costi. Per tali motivi, Tizia (condomina) aveva impugnato la delibera eccependone la nullità.

In primo grado, il giudice aveva accolto la domanda. In secondo grado, la Corte territoriale, invece, aveva considerato valida la delibera perché riguardava solo la modalità di esecuzione delle spese di pulizia.

Nel giudizio di legittimità, viene contestato il ragionamento espresso dalla Corte territoriale. Difatti, il dovere dei condomini di contribuire alle spese trova la sua fonte nel diritto dominicale di condominio, e perciò non può rientrare nelle attribuzioni dell'assemblea una potestà di deroga ai criteri legali di cui agli art. 1123 e ss. c.c. Ne consegue che il diritto-dovere di ciascun condomino, ex art. 1118 c.c., di provvedere alla manutenzione delle cose comuni comporta certamente non solo l'obbligo di sostenere le spese, ma anche tutti gli obblighi di facere e di pati connessi alle modalità esecutive dell'attività manutentiva, rimanendo tuttavia affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini espresso in apposita convenzione, si modifichino a maggioranza i criteri legali o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune (quale quello di pulizia delle scale). Per le suesposte ragioni, la Corte di cassazione ha accolto ricorso della condomina e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.

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