Il limite di tollerabilità delle immissioni non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale
19 Novembre 2018
IL CASO Tizio aveva chiesto al giudice la cessazione delle immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità nei confronti del proprietario del piano superiore (Caio). Secondo il convenuto, invece, i rumori erano l'effetto delle normali attività di utilizzo dell'immobile. Difatti, secondo Caio, lo spostamento del vano cucina in corrispondenza della camera da letto non aveva alterato il carico acustico sulle proprietà sottostanti.
SUPERAMENTO DEL LIMITE In primo e in secondo grado, a seguito di CTU, i giudici del merito avevano accolto la domanda evidenziando che lo spostamento dei servizi e la nuova destinazione del vano sovrastante alla camera da letto del resistente avevano determinato il superamento del limite di tre decibel rispetto alla rumorosità di fondo. Avverso tale pronuncia, il convenuto ha proposto ricorso in cassazione eccependo l'errata verifica effettuata dal CTU.
RUMOROSITÀ DI FONDO Nel giudizio di legittimità, la pronuncia viene criticata, in particolare in merito allo svolgimento della CTU. Difatti, secondo la Corte, il tecnico aveva svolto delle indagini prescindendo dalle normali modalità di utilizzo degli immobili e dal livello di rumorosità della zona. Ovvero, l'accertamento non poteva basarsi sui test svolti nel solo ambiente sottostante alla proprietà del ricorrente e in condizioni di assoluto silenzio. Per tali ragioni, la Corte ha accolto le censure di Caio ed ha affermato che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo). Ne consegue che la valutazione, diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata. In conclusione, la Corte ha cassato la pronuncia con rinvio.
(FONTE: condominioelocazione.it) |