La Consulta sulla liberalizzazione delle tariffe forensi

Redazione scientifica
19 Novembre 2018

I dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal giudice a quo con riferimento all'abrogazione delle tariffe forensi, che «hanno svolto egregiamente la propria funzione nell'arco di ben 70 anni», ed al potenziale «depauperamento del professionista», non hanno superato il vaglio di ammissibilità del Giudice delle Leggi.

Con l'ordinanza depositata il 15 novembre, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012, sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Dubbi di legittimità costituzionale. Il giudice a quo, nel corso di un giudizio di opposizione ad avviso di liquidazione relativo all'accertamento dell'omesso versamento dell'imposta di registro, dovendo provvedere alla liquidazione delle spese giudiziali a favore dell'Agenzia delle Entrate, quale parte vittoriosa, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che ha abrogato le previgenti tariffe professionali. Secondo la CTP la disposizione, nel vincolare la liquidazione giurisdizionale del compenso dell'avvocato ai parametri stabili dal ministro, «violerebbe il parametro evocato, in quanto adottata in difetto del requisito della “necessità”, cui è subordinato (oltre a quello della “urgenza”) l'esercizio in casi straordinari del potere legislativo da parte del Governo». Ed infatti, nell'ambito forense, la liberalizzazione delle tariffe costituirebbe «un depauperamento del professionista […] che abbia assistito il contribuente nel giudizio tributario, senza che tale minor locupletazione possa incidere sulla economia nazionale, men che meno sulla libera concorrenza professionale» e finirebbe per «incidere sui consumi, riducendo la capacità d'acquisto del reddito prodotto in sede professionale». Aggiunge inoltre la CTP che non vi sarebbe stato motivo di abrogare le tariffe professionali che «hanno svolto egregiamente la propria funzione nell'arco di ben 70 anni».

Questione inammissibile. Il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice rimettente non supera però il vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale posto che, per riprendere le parole del redattore Morelli, «la rimettente trascura, però, di considerare che, ai sensi del comma 2 del censurato art. 9 del d.l. n. 1/2012, «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale» (quale, appunto, quella che essa deve effettuare), il quantum del compenso è sottratto alla logica della liberalizzazione, poiché va determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

A ciò si aggiunga che nel caso di specie il giudice deve provvedere alla liquidazione del compenso dovuto alla difesa dell'Agenzia delle Entrate e non quello dovuto all'avvocato del contribuente soccombente (profilo completamente escluso dalle censure sollevate), circostanza che esclude dunque la concreta rilevanza della questione nel giudizio a quo. Aggiungendo infine l'assoluta carenza di motivazione, la Consulta dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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