Durata ultrannuale dell’esercizio sociale: Caso Assonime n. 10/18

19 Novembre 2018

Assonime, nel Caso n. 10/2018, pubblicato sul proprio sito istituzionale lo scorso 16 ottobre, si è occupata della durata ultrannuale dell'esercizio sociale, affermando che la società può liberamente mutare la data di chiusura dell'esercizio sociale tanto relativamente al primo esercizio quanto nel corso della vita sociale.

Assonime, nel Caso n. 10/2018, pubblicato sul proprio sito istituzionale lo scorso 16 ottobre, si è occupata della durata ultrannuale dell'esercizio sociale, affermando che la società può liberamente mutare la data di chiusura dell'esercizio sociale tanto relativamente al primo esercizio quanto nel corso della vita sociale.

È derogabile una tantum il principio di annualità della durata dell'esercizio sociale in relazione a una modifica statutaria che varia la sua data di chiusura.

L'esercizio straordinario di passaggio, nel caso di mutamento della data di chiusura dell'esercizio, può essere tanto infrannuale quanto ultrannuale, a seconda delle circostanze del caso concreto. In particolare, l'esercizio ultrannuale si giustifica nel caso in cui un bilancio infrannuale non sarebbe contabilmente significativo.

È legittima una deliberazione straordinaria di modifica del termine di chiusura dell'esercizio che sia efficace già sull'esercizio in corso non ancora concluso al momento della sua adozione.

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