Via libera alle presunzioni supersemplici per l'accertamento delle imposte sui redditi

La Redazione
20 Novembre 2018

La Corte di Cassazione ritorna sulla validità degli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. Con l'ordinanza del 15 novembre 2018 n. 29479: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cosiddette supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza".

La Corte di Cassazione ritorna sulla validità degli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. Con l'ordinanza del 15 novembre 2018 n. 29479, i Giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che impugnava la sentenza di merito con la quale i giudici della CTR avevano affermato che “La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non comporta, di per sé sola, la legittimità del ricorso, da parte dell'Ufficio, a un accertamento di tipo induttivo con mancata considerazione della documentazione contabile pacificamente consegnatagli dal contribuente”.

La Cassazione ha spiegato che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cosiddette supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva”.

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