Il mandato difensivo e la successione nel diritto controverso tra Equitalia e l'Agenzia delle Entrate Riscossione

Redazione scientifica
20 Novembre 2018

La Suprema Corte è intervenuta sui limiti entro i quali è ammesso il patrocinio di un avvocato del libero foro nelle controversie nelle quali è parte l'Agenzia delle Entrate Riscossione che si costituisca in luogo di Equitalia quale successore ex art. 111 c.p.c..

Il caso. Viene proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale la commissione tributaria regionale Lazio ha ritenuto inammissibile l'impugnativa da lui proposta contro l'atto di intimazione di pagamento notificatogli da Equitalia.

Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione in veste di ente pubblico economico successore universale di Equitalia, ex art. 12, comma 3, d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016. La costituzione è avvenuta con nomina di nuovo difensore, facendo valere una procura alle liti rilasciata da Equitalia, secondo la normativa allora vigente, ad avvocato del libero foro.

Mandato difensivo. Il Collegio ravvisa preliminarmente l'invalidità dell'atto di costituzione così depositato, infatti, a fronte del radicale mutamento del contesto normativo, non si desume alcun elemento a fondamento di quella investitura. In particolare, non vengono indicati né l'atto organizzativo generale del nuovo ente contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, né la specifica e motivata deliberazione del nuovo ente che indichi (così da renderle controllabili da parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbero tale ricorso in alternativa alla regola generale dell'assistenza da parte dell'avvocatura dello Stato.

Queste mancanze, osservano i Giudici, comportano la nullità del mandato difensivo, e della relativa costituzione in giudizio del nuovo difensore, per contrarietà a disciplina imperativa.

Principi di diritto. La Suprema Corte arriva a tale conclusione sulla base di questi principi di diritto:

«- l'estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 193/16, conv. in l. n. 225/16 non determina interruzione dei processi pendenti né necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione;

- qualora il nuovo ente Agenzia delle entrate Riscossione si limiti a subentrare ex lege negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell'attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente;

- qualora invece il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell'atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest'ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'avvocatura dello Stato;

- tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1, commi 5 e 8 d.l. n. 193/16, conv. in l. n. 225/16), sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r.d. n. 1611/1933, come modificato dall'art. 11 l. n. 103/79)».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.