Risarcimento del danno da pignoramento illegittimo: quando formulare la domanda
21 Novembre 2018
Il caso. Un uomo stipula con una Banca un contratto di apertura di credito, dal quale l'Istituto recede l'anno successivo. L'ex correntista si rivolge al Tribunale di Milano per l'accertamento dell'illegittimità del recesso ma il Giudice di prime cure accoglie invece la domanda riconvenzionale dell'Istituto di credito, condannandolo alla restituzione del credito già utilizzato, pari a 2,68 miliardi di lire. La Banca attua quindi il provvedimento di esecuzione forzata pignorando un terreno di proprietà dell'uomo, che però in sede d'appello propone apposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. invocando la sopravvenuta caducazione del titolo. Confermata la soccombenza della Banca in ambito civile, il Tribunale di Roma dichiara l'illegittimità del pignoramento. L'ex correntista, esecutato, chiede dunque la condanna dell'Istituto di credito al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'illegittimo pignoramento, sostenendo che il fondo, da edificabile, era divenuto inedificabile, e che era dunque stato impossibilitato ad edificarlo e venderlo prima che mutasse la destinazione urbanistica. Entrambi i giudizi di merito dichiarano inammissibile la domanda, precisando che la domanda di risarcimento del danno causato da un pignoramento doveva essere presentata al giudice che si era pronunciato sull'illegittimità del pignoramento. L'uomo ricorre dunque in Cassazione.
Giudizio temerariamente iniziato/contrastato. La Suprema Corte, uniformandosi a quanto previsto dall'art. 96 c.p.c., ricorda che la domanda di risarcimento dei danni derivanti da procedimento illegittimo deve essere formulata solo nel giudizio temerariamente iniziato/contrastato, ovvero nel giudizio volto alla dichiarazione dell'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro.
Deroghe. La Cassazione precisa che gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità concordano infatti sul fatto che non sia assoluta l'impossibilità di proporre in via autonoma una domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.: ad essa si può derogare quando, a causa dell'arresto dell'attività processuale nel giudizio presupposto, ovvero a causa della struttura interna di quel processo, sarebbe stata impossibile la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., anche a chi l'avesse voluta proporre. In particolare, precisa la Cassazione, a questa regola può derogarsi solo in due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto: sussiste impossibilità di fatto nel caso in cui la vittima, «al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, né poteva ragionevolmente prevedere di patirne» (ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 499/1962); si ha invece impossibilità di diritto qualora lo strumento processuale temerariamente sfruttato non preveda forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Nessun danno nuovo. Nel caso di specie, invece, il danno prospettato dall'attore, consistente nella modifica di destinazione urbanistica del terreno, non era un danno nuovo, bensì l'aggravamento dell'iniziale pregiudizio alla commerciabilità del fondo, a lui noto e già prospettato in giudizio. Inoltre, conclude la Corte, l'attore non aveva proposto alcuna opposizione all'esecuzione, non sussistendo alcuna impossibilità, giuridica o di fatto, nel formulare la domanda ex art. 96 c.p.c.
Principio di diritto. La Corte, nel rigettare il ricorso, enuncia infine il seguente principio di diritto: «la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione d'un pignoramento, ai sensi dell'art. 96, comma secondo, c.p.c., può essere proposta in via autonoma solo: (a) quando non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo; (b) ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di un danno nuovo ed autonomo, e non d'un mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione».
*Fonte: www.ridare.it
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