Stessa domanda sia in sede civile che in sede penale: quale decisione prevale?
21 Novembre 2018
LA FATTISPECIE. Un'insegnante querelava un collega sostenendo che quest'ultimo avesse utilizzato artifizi e raggiri per conservare la titolarità della cattedra di educazione tecnica in una scuola media, costringendola così al trasferimento. Chiedeva, inoltre, l'annullamento della graduatoria per l'assegnazione della cattedra e il risarcimento dei danni subiti a causa del trasferimento. Si instauravano due giudizi paralleli, uno davanti al giudice del lavoro per l'annullamento della graduatoria e il risarcimento del danno e l'altro – penale – per i reati di truffa e diffamazione. Il Tribunale di Cassino – in funzione di giudice del lavoro - accoglieva la domanda di annullamento della graduatoria, ma rigettava quella di risarcimento del danno. Nel parallelo giudizio penale a carico dell'uomo per i reati di truffa e falso, la donna si costituiva parte civile. Il Tribunale penale di Cassino assolveva l'uomo dai reati a lui ascritti.
STESSA DOMANDA IN DUE SEDI: CHE SUCCEDE? Il ricorrente censura il capo della sentenza in cui non è stata riconosciuta l'autorità del giudicato alla sentenza civile pronunciata dal giudice del lavoro. In particolare, la Corte d'appello avrebbe errato ad applicare, nel caso di contrasto di giudicati civile e penale, il criterio secondo cui deve prevalere la sentenza emanata per ultima. Tale principio, secondo il ricorrente, regolerebbe solamente il contrasto di giudicati civili, ma non sarebbe applicabile al contrasto fra un giudicato formatosi in sede civile e uno in sede penale.
DANNO MORALE: GIUSTO CALCOLARLO EQUITATIVAMENTE SE… L'uomo, poi, lamenta che i giudici abbiano calcolato il risarcimento del danno morale in via equitativa. Il risarcimento avrebbe dovuto essere limitato al solo periodo in cui effettivamente la donna era stata costretta a spostarsi fuori sede per lavorare e, cioè, fino all'annullamento della graduatoria e non, invece, come era stato fatto, considerando tutto il tempo che era stato necessario per accertare i fatti. (FONTE: dirittoegiustizia.it)
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