Regime di vantaggio: attività lavorativa iniziata nel 2014, valida l'applicazione nel 2018 del forfettario
21 Novembre 2018
Il contribuente che ha iniziato a lavorare nel 2014 con il cosiddetto regime di vantaggio potrà applicare nel 2018 il regime forfettario, poiché non è previsto un vincolo di permanenza. Inoltre, avendo iniziato nel 2014, potrà (solo per questo anno) usufruire dell'aliquota del 5% per i periodi che restano fino al completamento del quinquennio. A spiegarlo è l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 72 pubblicata ieri.
Come noto, dal 1° gennaio 2012 il vecchio regime dei minimi è confluito nel regime di vantaggio, nel quale si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15 per cento - ridotta al 5 per cento per i primi 5 anni di attività. Avendo iniziato l'attività nel 2014, l'istante chiedeva se poteva aderire al regime forfetario per il periodo di imposta 2018, fruendo dell'aliquota agevolata al 5% prevista per coloro che iniziano l'attività, non essendo ancora decorsi i primi cinque anni contemplati dalla norma.
L'Agenzia ha precisato che “non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, l'istante può scegliere - avendone i requisiti - di applicare per l'anno 2018 il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. Peraltro, avendo avviato la propria attività nel 2014, l'istante può, altresì, usufruire dell'aliquota del 5 per cento per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018)”.
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