La prova nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo
22 Novembre 2018
Massima
In sede di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore procedente è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento. E comunque, quand'anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Il caso
In sede di accertamento dell'obbligo del terzo (svoltosi con giudizio di cognizione ordinaria, stante l'anteriorità della fattispecie rispetto alla formulazione attuale dell'art. 549 c.p.c.), la società Alfa, debitor debitoris, esibiva una «dichiarazione di fine lavori e consegna cantiere» recante data (30 dicembre 2008) di un solo giorno anteriore rispetto a quella di notifica del pignoramento presso terzi; la detta dichiarazione conteneva anche una quietanza di pagamento del prezzo dell'appalto conferitole dalla società Beta, debitrice esecutata, a riprova dell'intervenuta estinzione del debito del terzo pignorato prima dell'inizio dell'esecuzione forzata. Il tribunale di Roma accoglieva la domanda, mentre la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva inesistente l'obbligo del terzo, rilevando che la scrittura privata avesse data certa anteriore al pignoramento in quanto la sua esistenza era menzionata nella comunicazione di fine lavori depositata e protocollata presso il Comune di Fiuggi nello stesso giorno della notifica del pignoramento (31 dicembre 2008). Da qui la conclusione secondo cui i lavori dovevano ritenersi necessariamente terminati in data anteriore alla notifica del pignoramento stesso (e precisamente il 30 dicembre 2008), come attestato dalla suddetta comunicazione, con la conseguenza che anche la quietanza di pagamento «non poteva che essere stata sottoscritta nella stessa data». Avverso questa sentenza proponeva ricorso in Cassazione la società Alfa, creditrice procedente. La questione
La questione in esame è la seguente: premesso che, nell'esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma iure proprio e nei limiti del propri interessi, occorre individuare a che condizioni e con quali limitazioni siano a quest'ultimo opponibili le scritture private intercorse fra il debitore esecutato ed il debitor debitoris; a ciò si aggiunge un ulteriore profilo: anche qualora venga provata l'esistenza di una scrittura privata avente data certa anteriore al pignoramento, che efficacia probatoria ha la detta scrittura nei confronti del creditore con particolare riferimento al suo contenuto?
Le soluzioni giuridiche
La sentenza in commento, in tema di prova nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall'art. 548 c.p.c. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 c.p.c.), ribadisce alcuni principi di diritto, già affermati dalla Suprema Corte in pronunce meno recenti (cfr. Cass. civ., sez. VI - 3, ord., n. 6760/2014), in ordine all'efficacia probatoria della scrittura privata conclusa fra il debitore ed il terzo rispetto al creditore pignorante; com'è noto, in tema di ripartizione dell'onere della prova, il creditore pignorante che contesti la dichiarazione negativa è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento. É proprio in ordine alla prova dell'anteriorità del fatto estintivo che si soffermano i Giudici di legittimità con la pronuncia in commento, premettendo che la posizione del creditore è di assoluta estraneità rispetto alla scrittura privata conclusa fra il debitore ed il terzo, ragione per cui l'opponibilità del documento sconta i limiti di cui all'art. 2704 c.c.. Nella fattispecie che ci occupa, l'elemento di conferimento della data certa alla scrittura privata e alla quietanza è individuato dalla Corte d'appello di Roma nel deposito della stessa presso il protocollo del Comune (avvenuto il 31 dicembre 2008, ossia lo stesso giorno in cui veniva notificato l'atto di pignoramento) ma ad avviso della Suprema Corte la conclusione – cui giunge il giudice di secondo grado – secondo cui dovrebbe dunque ritenersi che «i lavori erano terminati il 30 dicembre 2008, come attestato dalla suddetta comunicazione», sicché la quietanza «non poteva che essere stata sottoscritta nella stessa data» «costituisce una semplice presunzione, basata su un ragionamento di verosimiglianza. In sostanza, la data certa in cui è comprovata l'esistenza della quietanza di pagamento è il 31 dicembre 2008, mentre la retrodatazione della stessa al giorno precedente non gode dell'efficacia specifica prevista dall'art. 2704 c.c.». Osservazioni
La Corte di cassazione coglie l'occasione per ribadire alcuni punti fermi in tema di onere della prova nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; nella formulazione attuale dell'art. 549 c.p.c. lo stesso costituisce una “parentesi” all'interno della procedura esecutiva, un sub procedimento che si chiude con un provvedimento reso nella forma dell'ordinanza dal giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio tra le parti ed il terzo. Si tratta di un procedimento a cognizione sommaria, nel quale il creditore pignorante è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore, mentre il terzo pignorato deve provare il fatto estintivo dedotto (cfr., di recente, Cass. civ., sez. III, ord., n. 9624/2018, in tema di compensazione di controcredito vantato dal terzo). Nella sentenza in commento, la Suprema Corte, oltre ad osservare che l'opponibilità delle scritture private è regolata dall'art. 2704 c.c., chiarisce un altro aspetto importante, con riferimento al valore probatorio della scrittura privata di cui sia pure provata dal terzo pignorato l'anteriorità rispetto al pignoramento; ed infatti, l'anteriorità della data del documento rispetto alla notifica del pignoramento non implica alcun automatico riconoscimento della veridicità di quanto ivi dichiarato o riportato. Essendo, infatti, il creditore, terzo rispetto alla scrittura (o nella fattispecie, alla quietanza di pagamento), egli può sempre liberamente contestarne il contenuto, non applicandosi alla stessa né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c.. La quietanza, dunque, costituisce una prova atipica, di valore probatorio meramente indiziario e come tale andrà, dunque, valutata dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, al fine di fondarne il convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 15169/2010). |