La posizione del custode giudiziario
22 Novembre 2018
Qual è la responsabilità del custode giudiziario, ai sensi degli artt. 559 e 560 c.p.c., non in possesso del bene immobile?
Bisogna premettere che il quesito posto non si riferisce ad un caso concreto ma, bensì, richiede di esporre la disciplina che regola la responsabilità del custode giudiziario nell'esecuzione forzata, ambito questo, sicuramente esaurientemente trattato da L. Caradonna, Custodia (nell'espropriazione forzata), in www.ilProcessoCivile.it. Dovendo, comunque, evidenziare gli aspetti di responsabilità del custode giudiziario, sia che si trovi nel possesso del bene che nel caso in cui non lo abbia, si può affermare che egli è incluso, dall'art. 65 c.p.c., tra gli ausiliari di giustizia e, pertanto, svolge un munus publicum, con il conseguente carattere pubblicistico della figura del custode. Infatti, anche quando ad esercitare la custodia sia il debitore, la posizione di custode deve essere tenuto distinta da quella di debitore esecutato, presentando, anche in questo caso, le medesime caratteristiche. Il sistema normativo prevede, quindi, che, qualora il possesso del bene non sia in capo al custode, il debitore sia costituito custode con il pignoramento e rivesta la qualità di pubblico ufficiale, essendo investito di un dovere pubblico, con la responsabilità che ne consegue. Il quesito, tuttavia, sembra riferirsi non solo alla posizione di responsabilità ma, anche e soprattutto, agli obblighi propri del custode giudiziario. Su questo punto si evidenzia che Il custode svolge, principalmente, attività di conservazione ed amministrazione del bene. Si tratta di due attività diverse che devono essere dirette non solo ad evitare il deterioramento del bene, ma anche a conservarne il valore economico e la capacità produttiva, ove presente. Il custode, pertanto, a norma dell'art. 65 c.p.c., svolge, come già evidenziato, le funzioni di conservazione e di amministrazione dei beni pignorati, alcune delle quali sono soggette all'autorizzazione preventiva del giudice dell'esecuzione: ad esempio per la concessione del bene in locazione, a norma dell'art. 560, comma 2, c.p.c.. In linea di principio si possono enucleare, per macro aree, le seguenti attività principali cui è tenuto il custode, sia possessore che non possessore, la cui omissione farà sorgere ipotesi di responsabilità a suo carico:
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