Notificazione all'estero ed efficacia fidefacente delle attestazioni dell'ufficiale giudiziario

Redazione scientifica
22 Novembre 2018

In tema di notificazione di atti giudiziari all'estero tra Stati membri dell'Unione europea, è onere del notificante dimostrare che l'atto sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario, oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione. Tale dimostrazione può essere fornita anche mediante l'attestazione rilasciata dall'ufficiale giudiziario italiano, che tuttavia, non fa fede fino a querela di falso e può essere superata da prova contraria.

Il caso. Una società di diritto austriaco si era opposta al decreto ingiuntivo notificatole da una s.r.l.. L'opposizione veniva respinta, in quanto tardiva, sia in primo che in secondo grado; sicché la società austriaca riproponeva le sue ragioni in Cassazione, censurando tra l'altro l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, ai fini della valutazione circa la tempestività dell'opposizione.

Consegna dell'atto alla collaboratrice di studio. Il Collegio, d'accordo con la decisione della Corte territoriale, ha ritenuto pienamente valida ed efficace la notifica del decreto monitorio (con conseguente tardività dell'opposizione proposta), ancorché l'atto fosse stato consegnato alla collaboratrice dello studio legale presso cui la società austriaca aveva fissato la propria sede legale. Ciò poiché, secondo il diritto austriaco, la consegna può effettuarsi non necessariamente nelle mani del titolare di studio quale “rappresentate autorizzato”, bensì anche dei suoi diretti collaboratori.

Traduzione dell'atto in lingua straniera. Viene respinta, altresì, la censura relativa alla mancanza, nel decreto ingiuntivo, di traduzione in lingua tedesca, quale requisito di validità della notificazione. Nonostante l'inammissibilità del presente motivo di ricorso, la Suprema Corte ritiene di chiarire alcuni aspetti, in quanto la decisione di secondo grado, pur confermata, non pare del tutto conforme ai seguenti principi.

Principi di diritto. «In tema di notificazione o comunicazione di atti giudiziari fra Stati membri dell'Unione europea, regolata dal Reg. CE n. 1393/2007, è onere del notificante dimostrare che l'atto fosse, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione. Tale dimostrazione può essere fornita anche mediante l'attestazione rilasciata dall'ufficiale giudiziario italiano, ma tale attestazione, essendo relativa ad una notificazione che si perfeziona all'estero, secondo la legge del luogo di destinazione e sotto il controllo del relativo organo ricevente, non fa fede fino a querela di falso e può essere superata dalla prova contraria».

«Ove sia accertata la carenza, nella copia ricevuta dal destinatario di altro Stato membro, della traduzione dell'atto nella lingua richiesta da questa, il destinatario ha diritto ad un termine per la regolarizzazione, ovvero, in alternativa, il termine perentorio dalla ricezione dell'atto, a causa dell'irritualità di questo, non inizia a decorrere e, finché non sia provata – in base alla legge del luogo di destinazione della notifica – dal notificante la ricezione della copia tradotta, l'attività da lui espletata non può definirsi tardiva».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.