Scompaiono i tribunali concorsuali: tra politica e possibile contrasto con le previsioni della legge delega

22 Novembre 2018

Nella nuova “bozza” del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (“CCI” o “Codice”), predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e circolata agli inizi del mese di ottobre 2018 (Schema di Decreto legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155), balza subito all'occhio (anche) la scomparsa della figura del “tribunale concorsuale”.
Premessa

Nella nuova "bozza" del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (“CCI” o “Codice”), predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e circolata agli inizi del mese di ottobre 2018 (Schema di Decreto legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155), balza subito all'occhio (anche) la scomparsa della figura del “tribunale concorsuale”.

Il tribunale concorsuale nella prima bozza del Codice

Il tribunale concorsuale era stato previsto nel primo schema del CCI elaborato a fine 2017 dalla commissione Rordorf.

L'art. 31 della prima bozza del CCI (rubricato: “Competenza per materia e per territorio”), prevedeva infatti la competenza:

a) del tribunale circondariale per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza dei debitori sovraindebitati;

b) del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, secondo i criteri di assegnazione alla sezione specializzata ivi previsti;

c) del tribunale concorsuale, individuato nella Tabella allegata a quella bozza del Codice, per le procedure concorsuali diverse da quelle di cui alle lettere precedenti e secondo i criteri di assegnazione in essa previsti.

Anche nelle “Disposizioni per l'attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria” - che accompagnavano la bozza del CCI predisposto dalla commissione Rordorf – vi erano degli articoli a ciò dedicati.

Tra questi, l'articolo 11 (“Sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello”), prevedeva che:

Presso i tribunali ordinari competenti ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera c) del Codice e le corti di appello sono istituite sezioni specializzate in materia di procedure concorsuali, in composizione non inferiore a quattro giudici oltre al presidente, in base agli articoli 46, comma 5 e 54 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 e successive modificazioni.

A fronte delle chiare e dettagliate previsioni della Legge Delega n. 155/2017 (art. 2, lettera n), n. 3: “n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata: …3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:…”), la Commissione Rordorf aveva formulato anche una proposta di revisione della competenza dei tribunali in materia di procedure concorsuali, individuando – in una Tabella allegata al Codice in bozza – un totale di 77 Tribunali concorsuali (e una versione alternativa con 62 tribunali con sezione specializzata).

Come si legge nella relazione accompagnatoria alle Tabelle che ridisegnavano la geografia giudiziaria in materia concorsuale, l'individuazione dei Tribunali concorsuali era una conseguenza necessaria della chiara scelta, della legge delega, di assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, nel rispetto dei criteri puntualmente elencati nella medesima legge delega, e cercando di favorire la maggior possibile diffusione di tali tribunali sul territorio.

La competenza per materia e per territorio nell'ultimo schema di Codice

La nuova bozza del CCI disciplina la competenza per materia e per territorio all'art. 27.

In tale articolo leggiamo che:

(i) per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione à è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese;

(ii) per tutti gli altri procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Quindi, scompare il tribunale concorsuale e - tranne che per le imprese soggette ad amministrazione straordinaria e per i gruppi di imprese di rilevante dimensione - il tribunale circondariale riprende l'attuale competenza.

Nella relazione dell'ufficio legislativo che accompagna e commenta il nuovo schema del CCI non troviamo utili indicazioni sull'argomento, come se gli autori avessero voluto omettere di fornire spiegazioni sul punto. In tale relazione, nel commento all'art. 27 si incontrano affermazioni pleonastiche o quasi inutili: “La competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell'insolvenza è sempre attribuita al tribunale che è dunque competente per materia rispetto ad altri organi della giurisdizione ordinaria. Inoltre, in attuazione di uno specifico principio di delega (art. 2, comma 1, lettera n), è previsto che non tutti i tribunali siano competenti per ogni genere di procedimento. Infatti, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, mentre per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. (…)”.

Viene così omesso qualunque riferimento al vero principio caratterizzante l'art. 2, comma 1, lettera n) della legge delega, quello della specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale.

Probabilmente i tecnici dell'ufficio legislativo non hanno potuto fornire spiegazioni per giustificare scelte dettate più da influenze politiche che dal rispetto della legge delega.

Il rispetto della legge delega e possibili disarmonie

Come accennato più sopra, l'art. 2, lettera n) della legge delega n. 155/2017 ha indicato tra i princìpi generali ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega (per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) anche quello di “assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata”.

Non solo, il Parlamento (cfr. legge delega art. 2 lett. n) punto 3) ha anche demandato al legislatore delegato di individuare, tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione di tutte le procedure concorsuali [con l'esclusione “delle imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione”, da un lato (perché concentrati presso i tribunali sede della sezione specializzata in materia di impresa), e le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto, dall'altro (mantenute presso l'intero reticolo territoriale degli uffici di prossimità)].

Invece, nell'ultimo testo del CCI predisposto dall'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, gli obiettivi di concentrazione e specializzazione, chiaramente indicati nella delega, sono “sfumati”.

Tale circostanza, a mio avviso, pone problemi di costituzionalità per la difformità della norma delegata rispetto a quella delegante.

E, forse, anche di coerenza logica e sistematica (o forse solo di coordinamento) della normativa.

La Corte costituzionale ha più volte (ad esempio, nella sentenza n. 126 del 2000) precisato che, in materia di delega legislativa, quanto più i principi ed i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato e viceversa.

Nel caso in esame, la Legge Delega n. 155/2017 all'art. 2, lettera n), n. 3 pare molto analitica e dettagliata.

Se, poi, si considera che la concentrazione e la specializzazione dei giudici concorsuali sono tra i principi che paiono aver ispirato il legislatore delegante nel più vasto obiettivo di riordino della materia, forse - in tale contesto - il nuovo testo del CCI potrebbe aver ecceduto i margini di scelta che competono al potere esecutivo.

Da una prima lettura del nuovo schema legislativo, sembra emergere anche un'ulteriore distonia.

Nella bozza di testo unico licenziata dalla Commissione Rordorf a fine 2017, nelle procedure di allerta e composizione assistita della crisi il debitore ha come suo referente/interlocutore un tribunale concorsuale meno distante dagli attuali tribunali con sezioni specializzate in materia di impresa.

Tribunale che poi restava competente anche nelle eventuali successive procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Per esempio, nella “bozza Rordorf”:

  • l'articolo 20 prevedeva che uno dei componenti del collegio degli esperti nominato dal referente dell'OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa, istituito presso le CCIAA che gestisce le procedure di allerta e composizione assistita della crisi del debitore ) era designato dal presidente della sezione specializzata in materia di procedure concorsuali del tribunale del luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa (o da un suo delegato);
  • l'art. 23 – rubricato “Misure protettive” – statuiva che “il debitore che abbia presentato istanza di assistenza per la composizione della crisi può chiedere al tribunale concorsuale di cui all'articolo 31, comma 3, lettera c) competente le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso”.

Ed anche che lo stesso tribunale “può sentire a chiarimenti i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 20”.

Invece, nell'ultimo schema di decreto legislativo – spariti i tribunali circondariali – v'è anche uno scollamento tra il tribunale che interviene nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e quello competente in caso di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Infatti, mentre nel primo caso (procedure di allerta e composizione crisi) il tribunale competente è individuato in quello con la sezione specializzata in materia di imprese, che nomina il componente del collegio degli esperti dell'OCRI [art. 17] e che provvede sulle misure protettive” [art. 20];

diversamente, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano, la competenza torna al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

Anche quest'aspetto è da valutare attentamente sia sotto il profilo della coerenza logica e sistematica della normativa sia sotto quello del rispetto dei principi della norma delegata.

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