Sanzioni disciplinari e principio di proporzionalità

22 Novembre 2018

Il principio di proporzionalità, codificato nell'art. 2106, c.c., è principio generale in materia di sanzioni che ha portata ampia e che connatura e condiziona il potere disciplinare nella sua essenza. Ai sensi della richiamata disposizione, si impone che a fronte di casi di non eccessiva gravità, debba escludersi l'applicazione della sanzione espulsiva, mentre, di contro, l'irrogazione della massima sanzione disciplinare si giustifica in presenza di condotte che, per le loro specifiche e peculiari modalità di attuazione, siano idonee a far venir meno il vincolo fiduciario sotteso al rapporto e l'affidamento circa i comportamenti futuri del dipendente.

Il principio di proporzionalità, codificato nell'art. 2106, c.c., è principio generale in materia di sanzioni che ha portata ampia e che connatura e condiziona il potere disciplinare nella sua essenza. Ai sensi della richiamata disposizione, si impone che a fronte di casi di non eccessiva gravità, debba escludersi l'applicazione della sanzione espulsiva, mentre, di contro, l'irrogazione della massima sanzione disciplinare si giustifica in presenza di condotte che, per le loro specifiche e peculiari modalità di attuazione, siano idonee a far venir meno il vincolo fiduciario sotteso al rapporto e l'affidamento circa i comportamenti futuri del dipendente.

Occorre poi evidenziare il principio ampiamente condiviso (e formalizzato nell'art. 18, st. lav., nel testo novellato dalla l. n. 92 del 2012), secondo cui la previsione, da parte del CCNL, di una sanzione conservativa assurge a parametro da valorizzare in sede applicativa al fine di impedire che il potere discrezionale del datore di lavoro possa trasformarsi in arbitrio o in un potere non fondato su di una valida ragione per infliggere la più grave delle sanzioni disciplinari. In linea di principio, infatti, una condotta prevista e punita dal CCNL con sanzione conservativa non può integrare giusta causa di licenziamento, a meno che non rappresenti l'ultimo episodio di una serie di condotte che, in virtù della “recidiva”, sia idonea a far venir meno il vincolo fiduciario sotteso al rapporto e l'affidamento circa i comportamenti futuri del dipendente.

Il datore di lavoro deve procedere in modo progressivo, contestando tempestivamente le singole condotte, man mano poste in essere dal lavoratore, commisurando ogni volta le sanzioni disciplinari alla gravità del singolo fatto, avvalendosi - se del caso - del meccanismo della recidiva prevista dal CCNL che permetterà di aumentare la sanzione (sino al licenziamento) nell'ipotesi di reiterazione di comportamenti dello stesso tipo. Conseguentemente, il licenziamento per giusta causa è proporzionato e, quindi, legittimo se sanziona, da ultimo, una condotta reiterata, già punita progressivamente con sanzioni disciplinari di tipo conservativo.

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