A chi si notifica l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo?

Redazione scientifica
23 Novembre 2018

L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo deve essere notificata presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria competente.

Il caso. La Corte d'appello confermava l'illegittimità del procedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, fondato su sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. All'origine della vicenda processuale vi è un giudizio di opposizione all'esecuzione in cui l'attore aveva dedotto la prescrizione dei crediti posti alla base del fermo, trovando accoglimento da parte dei giudici di primo e secondo grado.

Contro tale decisione, la società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi ha proposto ricorso per cassazione, mentre il Ministero dell'Interno e le Prefetture coinvolte, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, hanno proposto ricorso incidentale, con il quale deducono la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e del successivo atto di appello, poiché entrambi notificati direttamente alle amministrazioni periferiche e non all'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale esse erano domiciliate, ex art. 144 c.p.c..

La notifica dell'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo. Il Collegio ritiene fondato il ricorso incidentale alla luce di tale principio di diritto: «L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo previsto dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, avendo natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che ad essa è applicabile la previsione di cui al combinato disposto dell'art. 144, comma 1, c.p.c. e dell'art. 11, comma 1, R.d. n. 1611/1933, in forza del quale l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di un'amministrazione dello Stato deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria competente, con esclusione della deroga prevista dagli artt. 6, comma 9, e 7, comma 8, del d.lgs. n. 150/2011, valevole solamente per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada».

Nel caso di specie, ne consegue che la notificazione dell'atto di citazione nei confronti del Ministero dell'interno è nulla per essere stata effettuata presso le articolazione delle Prefetture. Invece, il soggetto legittimato passivo doveva essere individuato nel Ministero dell'interno (e non nella singola prefettura)e la notificazione dell'atto di citazione doveva essere effettuata presso le avvocature distrettuali dello Stato.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata.

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