Il condominio paga la COSAP nel caso in cui realizzi griglie e intercapedini intorno allo stabile
23 Novembre 2018
Il primo e in secondo grado, i giudici del merito avevano accolto l'opposizione del condominio concernente l'avviso di pagamento del canone (oltre euro diecimila) per l'occupazione del suolo realizzata con griglie ed intercapedini intorno al perimetro dello stabile condominiale. Avverso tale pronuncia, il comune di Roma ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione dell'art. 63 del d.lgs n. 446/1997 e, in particolare, la sussistenza dei presupposti impositivi in dipendenza dell'irrilevanza della natura dell'occupazione e dell'originaria proprietà dell'area di sedime. La Suprema Corte contesta il ragionamento espresso dai giudici del merito. Difatti, secondo gli stessi, era inesistente l'obbligo a carico del Condominio in quanto le griglie ed intercapedini erano state realizzate contestualmente alla costruzione dell'edificio in virtù di licenza edilizia, pertanto non risultava alcuna occupazione abusiva di area comunale o cessione della proprietà al comune dell'area perimetrale. Tuttavia, diversamente da quanto esposto, secondo la Cassazione, il canone per l'occupazione deve essere concepito come un quid ontologicamente diverso dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; difatti, tale canone rappresenta il corrispettivo di una concessione reale o presunta. Per meglio dire, l'applicazione di tale corrispettivo si applica non solo nel caso di occupazione (abusiva) di suolo pubblico, ma pure nel caso di collocazione di griglie o intercapedini insistenti su parte di suolo in ogni caso assoggettata a pubblico passaggio. Per le suesposte ragioni, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Roma e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello. |