Consob adotta una policy per autorizzare il ritardo di pubblicazione di informazioni privilegiate

26 Novembre 2018

Consob ha adottato una policy interna che disciplina i casi in cui gli emittenti possono essere autorizzati a ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate a potenziale impatto sistemico, in conformità all'art. 17, paragrafo 5, del Regolamento europeo sugli abusi di mercato (Mar).

Consob ha adottato una policy interna che disciplina i casi in cui gli emittenti possono essere autorizzati a ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate a potenziale impatto sistemico, in conformità all'art. 17, paragrafo 5, del Regolamento europeo sugli abusi di mercato (Mar).

L'istituto si affianca a quello ordinario, accessibile a tutti gli emittenti ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del Mar.

Affinchè vi possa essere un'autorizzazione al ritardo nella comunicazione, l'emittente deve mostrare che:

a) sussiste il rischio che la diffusione immediata delle informazioni privilegiate comprometta la propria stabilità e quella del sistema finanziario;

b) sussiste un interesse pubblico a ritardare la comunicazione;

c) è garantita la riservatezza delle informazioni.

La policy mostra l'iter del processo di valutazione da parte della Consob e gli scambi di informazioni con le autorità di vigilanza prudenziale. Con riferimento all'argomento recentemente anche l'Esma ha pubblicato 3 Q&A riguardanti l'art. 17, paragrafo 5, Mar: valutazione della sussistenza delle condizioni per chiedere l'autorizzazione (Q&A n. 5.3), durata attesa del ritardo (Q&A n. 5.4) e, in caso di mancata autorizzazione, impossibilità di ritardare in via ordinaria la pubblicazione ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, Mar (Q&A n. 5.5).

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