Controllo formale: no al contraddittorio preventivo prima dell’emissione della cartella

La Redazione
26 Novembre 2018

Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione...

Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l'onere di dimostrare l'erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute, sicchè non è necessaria la previa instaurazione del contraddittorio, trattandosi di esito di controllo automatizzato e dunque di imposte dichiarate dal contribuente e versate tardivamente.

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