Potere istruttorio del giudice del lavoro

Sabrina Apa
26 Novembre 2018

Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437, c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (fattispecie relativa all'ammissione di buste paga quietanzate)...

Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt. 421 e 437, c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (fattispecie relativa all'ammissione di buste paga quietanzate).

Avendo quindi il potere istruttorio del giudice essenzialmente funzione integrativa dell'attività istruttoria già compiuta su impulso delle parti dalle parti dovendo venir esercitato quando già nella causa sono presenti significativi dati e spunti di indagine, coerentemente non sussiste il dovere del giudice di attivarsi ove le prove acquisite non offrano alcun elemento che appaia utile per un approfondimento.