Onere della prova del fatto posto a fondamento del licenziamento

26 Novembre 2018

L'onere della prova del fatto posto a fondamento del licenziamento grava sul datore di lavoro (art. 5, l. n. 604 del 1966), ma, una volta che l'inadempimento addebitato sia provato, grava sul lavoratore l'onere di provare che tale inadempimento si sia verificato per causa a lui non imputabile.La Corte di Cassazione ha infatti affermato che il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604/1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dall'assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile...

L'onere della prova del fatto posto a fondamento del licenziamento grava sul datore di lavoro (art. 5, l. n. 604 del 1966), ma, una volta che l'inadempimento addebitato sia provato, grava sul lavoratore l'onere di provare che tale inadempimento si sia verificato per causa a lui non imputabile.

La Corte di Cassazione ha infatti affermato che il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5, l. n. 604 del 1966, grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dall'assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.

Più in generale, in tema di licenziamento disciplinare incombe al lavoratore di dimostrare che l'inadempimento accertato non è imputabile ad una sua volontà di sottrarsi ingiustamente alla prestazione o al comportamento dovuto e a tal fine non rilevano le rappresentazioni soggettive che l'obbligato, sia pure in buona fede, si faccia della giustificazione della propria condotta.

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