Rc medica e nesso causale: l’onere è del paziente
27 Novembre 2018
IL CASO Un uomo agisce in giudizio contro la struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti (paraplegia, cistorettoparaplegia, insufficienza renale terminale) a seguito di trattamenti sanitari inadeguati ai quali era stato sottoposto per un intervento chirurgico di aneurismectomia dell'aorta toracico addominale. Il Tribunale di Milano rigetta la domanda; la Corte d'appello invece accoglie il gravame e condanna l'istituto al pagamento dell'importo di € 884.604,96 in favore del danneggiato. Il centro Cardiologico ricorre ora in Cassazione, sulla base di cinque motivi, lamentando sia l'omessa valutazione della CTU svolta in primo grado, sia la violazione delle norme attinenti l'onere probatorio in tema di responsabilità medica.
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONSOLIDATI La Suprema corte dichiara che la decisione impugnata non è conforme ai consolidati principi in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie. In particolare, per quanto riguarda l'onere probatorio, la Corte ricorda che è onere del paziente danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Dunque con qualsiasi mezzo di prova l'attore deve dimostrare come la condotta del sanitario sia stata causa del danno, secondo il criterio del “più probabile che non non”; qualora al termine dell'istruttoria non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, la domanda deve essere rigettata (ex multis, Cass. civ. sez. III, n. 18392/2017).
ERRONEA PREMESSE La Corte d'appello, avendo fondato la propria argomentazione sulla premessa erronea per cui sarebbe «a carico della struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l'esito negativo sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile», e pertanto aveva concluso che il Centro Cardiologico non avrebbe assolto «l'onere di dimostrare l'esatta esecuzione della prestazione, né l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria, siccome contestato, sulla produzione dei danni».
CONCLUSIONI ERRATE Dunque, continua la Cassazione, nel caso di specie la Corte d'appello aveva addossato alla struttura sanitaria la responsabilità senza accertare se il danneggiato avesse adempiuto o meno all'onere di dimostrare l'esistenza di un nesso di causa, tanto più che il giudizio di merito aveva disatteso le conclusioni del consulente tecnico in merito all'insussistenza di una condotta colposa dei sanitari.
CASSAZIONE CON RINVIO La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione che dovrà accertare la responsabilità della clinica per la corretta esecuzione dell'intervento, in relazione ai danni allegati dal paziente.
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